Ordinanza 79/1976 (ECLI:IT:COST:1976:79)
Massima numero 8274
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del  25/03/1976;  Decisione del  25/03/1976
Deposito del 08/04/1976; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 79/76. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - COD. CIV., ART. 2111, PRIMO COMMA - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A CAUSA DI CHIAMATA ALLE ARMI PER GLI OBBLIGHI DI LEVA - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 52, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - OMESSO ESAME DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.

Testo
Sollevata questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2111 cod. civ., secondo cui "la chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva risolve il rapporto di lavoro", in un giudizio avente ad oggetto il calcolo e la corresponsione dell'indennita' di liquidazione richiesti all'INAM dall'interessato, anche con riguardo al periodo di prestazione del servizio militare, gli atti vanno restituiti al giudice "a quo" perche' consideri o meno la rilevanza della questione in relazione alle deduzioni svolte dall'Istituto convenuto nel giudizio "a quo", secondo cui il periodo trascorso dall'istante in servizio militare non era stato comunque calcolato per il motivo assorbente che risultava omesso per quel periodo il corrispondente ed essenziale versamento dei contributi.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 52  co. 2

Altri parametri e norme interposte