Ordinanza 80/1976 (ECLI:IT:COST:1976:80)
Massima numero 8275
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del  25/03/1976;  Decisione del  25/03/1976
Deposito del 08/04/1976; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 80/76. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - COD. PROC. PEN., ART. 503, ULTIMO COMMA, ULTIMA PARTE - IMPUTATO GIUDICABILE CON RITO DIRETTISSIMO CHE ABBIA CHIESTO LA CONCESSIONE DEL TERMINE A DIFESA - MANTENIMENTO IN STATO DI DETENZIONE - JUS SUPERVENIENS: D.L. 11 APRILE 1974, N. 99 - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.

Testo
Sollevata questione di legittimita' costituzionale dell'art. 503 ultimo comma, ultima parte Cod. proc. pen., nella parte in cui, dispone che debba essere mantenuto in stato di arresto l'imputato giudicabile con rito direttissimo che abbia chiesto la concessione del termine a difesa, ed essendo stato aggiunto nelle more del giudizio al predetto art. 503 con il D.L. 11 aprile 1974 n. 99, convertito in legge 7 giugno 1974, n. 220 il seguente comma "Il giudice puo' concedere all'imputato, nel corso del giudizio, la liberta' provvisoria", gli atti vanno restituiti al giudice a quo per il riesame della rilevanza della questione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte