Sentenza 81/1976 (ECLI:IT:COST:1976:81)
Massima numero 8276
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente OGGIONI - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del
06/04/1976; Decisione del
06/04/1976
Deposito del 14/04/1976; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 81/76 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - TERMINE PERENTORIO - INOSSERVANZA - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 81/76 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - TERMINE PERENTORIO - INOSSERVANZA - INAMMISSIBILITA'.
Testo
Ai sensi degli artt. 25, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la costituzione delle parti nei giudizi di legittimita' costituzionale in via incidentale deve avvenire, a pena di inammissibilita', nel termine perentorio di giorni venti, decorrente dalla data di pubblicazione dell'ordinanza di rimessione nella Gazzetta Ufficiale.
Ai sensi degli artt. 25, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la costituzione delle parti nei giudizi di legittimita' costituzionale in via incidentale deve avvenire, a pena di inammissibilita', nel termine perentorio di giorni venti, decorrente dalla data di pubblicazione dell'ordinanza di rimessione nella Gazzetta Ufficiale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 25
co. 2
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n. 0
art. 3