Sentenza 81/1976 (ECLI:IT:COST:1976:81)
Massima numero 8276
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente OGGIONI  - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del  06/04/1976;  Decisione del  06/04/1976
Deposito del 14/04/1976; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8277  8278


Titolo
SENT. 81/76 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - TERMINE PERENTORIO - INOSSERVANZA - INAMMISSIBILITA'.

Testo
Ai sensi degli artt. 25, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la costituzione delle parti nei giudizi di legittimita' costituzionale in via incidentale deve avvenire, a pena di inammissibilita', nel termine perentorio di giorni venti, decorrente dalla data di pubblicazione dell'ordinanza di rimessione nella Gazzetta Ufficiale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 25    co. 2  

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)    n. 0  art. 3