Sentenza 81/1976 (ECLI:IT:COST:1976:81)
Massima numero 8277
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente OGGIONI - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del
06/04/1976; Decisione del
06/04/1976
Deposito del 14/04/1976; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 81/76 B. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - RISERVA DI LEGGE - ESCLUSIVO RIFERIMENTO ALLA LEGGE DELLO STATO - DIVIETO PER LA LEGGE REGIONALE DI INTERFERIRE CON LA NORMATIVA STATALE SULL'ORDINAMENTO E SUL PROCESSO, ANCHE IN FORMA DI RINVIO AI PRINCIPI GENERALI.
SENT. 81/76 B. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - RISERVA DI LEGGE - ESCLUSIVO RIFERIMENTO ALLA LEGGE DELLO STATO - DIVIETO PER LA LEGGE REGIONALE DI INTERFERIRE CON LA NORMATIVA STATALE SULL'ORDINAMENTO E SUL PROCESSO, ANCHE IN FORMA DI RINVIO AI PRINCIPI GENERALI.
Testo
L'art. 108, comma primo, Cost., nel riservare alla "legge" le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura, si riferisce inequivocabilmente alla sola legge dello Stato, alla quale compete in via esclusiva disciplinare in modo uniforme per l'intero territorio nazionale e nei confronti di tutti, i mezzi e le forme di tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi. Ne consegue non solo che in materia giurisdizionale non spetta alle regioni alcuna potesta' legislativa, ma anche che queste, nel disciplinare le materie rientranti nella propria competenza legislativa, sia essa concorrente od esclusiva, debbono astenersi dall'interferire, anche in forma di rinvio ai principi generali, con la normativa dello Stato sull'ordinamento giurisdizionale e sulla regolamentazione processuale dei giudizi dinanzi alla autorita' giudiziaria ordinaria o amministrativa. Cfr.: sent. nn. 4 del 1956, 112 del 1973.
L'art. 108, comma primo, Cost., nel riservare alla "legge" le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura, si riferisce inequivocabilmente alla sola legge dello Stato, alla quale compete in via esclusiva disciplinare in modo uniforme per l'intero territorio nazionale e nei confronti di tutti, i mezzi e le forme di tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi. Ne consegue non solo che in materia giurisdizionale non spetta alle regioni alcuna potesta' legislativa, ma anche che queste, nel disciplinare le materie rientranti nella propria competenza legislativa, sia essa concorrente od esclusiva, debbono astenersi dall'interferire, anche in forma di rinvio ai principi generali, con la normativa dello Stato sull'ordinamento giurisdizionale e sulla regolamentazione processuale dei giudizi dinanzi alla autorita' giudiziaria ordinaria o amministrativa. Cfr.: sent. nn. 4 del 1956, 112 del 1973.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 108
co. 1
Altri parametri e norme interposte