Sentenza 81/1976 (ECLI:IT:COST:1976:81)
Massima numero 8278
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente OGGIONI - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del
06/04/1976; Decisione del
06/04/1976
Deposito del 14/04/1976; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 81/76 C. REGIONE TRENTINO ALTO-ADIGE - ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE - LEGGE REGIONALE 17 MAGGIO 1956, N. 7, ART. 34, SECONDO COMMA - DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' DI ESPROPRIO - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE ALLA STIMA - DEFERIMENTO ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA COMPETENTE "PER VALORE E TERRITORIO" - ALTERA IL CRITERIO (PER MATERIA) DELLA LEGGE NAZIONALE ED INCIDE SULL'ORDINE DELLE COMPETENZE - VIOLAZIONE DELL'ART. 108, PRIMO COMMA, COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'INCISO.
SENT. 81/76 C. REGIONE TRENTINO ALTO-ADIGE - ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE - LEGGE REGIONALE 17 MAGGIO 1956, N. 7, ART. 34, SECONDO COMMA - DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' DI ESPROPRIO - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE ALLA STIMA - DEFERIMENTO ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA COMPETENTE "PER VALORE E TERRITORIO" - ALTERA IL CRITERIO (PER MATERIA) DELLA LEGGE NAZIONALE ED INCIDE SULL'ORDINE DELLE COMPETENZE - VIOLAZIONE DELL'ART. 108, PRIMO COMMA, COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'INCISO.
Testo
L'art. 34, secondo comma, della legge della Regione Trentino Alto-Adige n. 7 del 1956, che contiene la disciplina regionale delle espropriazioni per causa di pubblica utilita', facendo riferimento, per il giudizio di opposizione alla stima, "alla autorita' giudiziaria competente per valore e territorio", introduce, come criterio di determinazione della competenza in quel giudizio, il parametro del valore, alterando il criterio della legge nazionale, che assegna le controversie relative alla indennita' di espropriazione ad un giudice competente ratione materiae. Pertanto, e' fondata - in riferimento all'art. 108, comma primo, Cost., il quale dispone che le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura, e quindi anche sulle relative competenze, sono stabilite con legge dello Stato - la questione di legittimita' costituzionale della succitata disposizione, limitatamente all'inciso "per valore e territorio", anche se questo si riduce a rinviare, per l'individuazione del giudice competente, ai criteri generali del codice di procedura civile.
L'art. 34, secondo comma, della legge della Regione Trentino Alto-Adige n. 7 del 1956, che contiene la disciplina regionale delle espropriazioni per causa di pubblica utilita', facendo riferimento, per il giudizio di opposizione alla stima, "alla autorita' giudiziaria competente per valore e territorio", introduce, come criterio di determinazione della competenza in quel giudizio, il parametro del valore, alterando il criterio della legge nazionale, che assegna le controversie relative alla indennita' di espropriazione ad un giudice competente ratione materiae. Pertanto, e' fondata - in riferimento all'art. 108, comma primo, Cost., il quale dispone che le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura, e quindi anche sulle relative competenze, sono stabilite con legge dello Stato - la questione di legittimita' costituzionale della succitata disposizione, limitatamente all'inciso "per valore e territorio", anche se questo si riduce a rinviare, per l'individuazione del giudice competente, ai criteri generali del codice di procedura civile.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 108
co. 1
Altri parametri e norme interposte