Sentenza 82/1976 (ECLI:IT:COST:1976:82)
Massima numero 8279
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente OGGIONI  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  06/04/1976;  Decisione del  06/04/1976
Deposito del 14/04/1976; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8280  8281  8282  8283  8284  8285


Titolo
SENT. 82/76 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - COD. PROC. PEN., ARTT. 342 E 352 - RICHIESTA DI INFORMAZIONI RIVOLTA DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA ALL'AUTORITA' MILITARE NEL CORSO DI UNA CORRISPONDENZA UFFICIOSA - NON RIENTRA NELLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 102 E 104 DELLA COSTITUZIONE - DIFETTO DI RILEVANZA DELLA QUESTIONE NEL GIUDIZIO A QUO - INAMMISSIBILITA'.

Testo
Gli artt. 352 e 342 cod. proc. pen. contemplano l'opposizione del "segreto" da parte, rispettivamente, del teste sottoposto ad interrogatorio e del pubblico ufficiale cui sia stato formalmente ordinato di consegnare cose od atti in suo possesso. E' percio' inammissibile per irrilevanza la questione di legittimita' costituzionale dei suddetti articoli, sollevata, in riferimento agli artt. 101 e 104 Cost., in un processo nel quale le norme suddette (impugnate per la discrezionalita' che avrebbero lasciato alla P.A. nella valutazione del "segreto") non trovavano applicazione, essendo stato promosso in seguito alla opposizione del "segreto", da parte di un comando militare, ad una semplice richiesta di informazioni dell'autorita' giudiziaria.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 101

Costituzione  art. 104

Altri parametri e norme interposte