Sentenza 188/2020 (ECLI:IT:COST:2020:188)
Massima numero 43296
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del
09/06/2020; Decisione del
09/06/2020
Deposito del 31/07/2020; Pubblicazione in G. U. 05/08/2020
Titolo
Lavoro e occupazione - Addetti al servizio pubblico di trasporto in regime di concessione - Sanzioni disciplinari - Istituto della retrocessione, quale sanzione diretta - Denunciata irragionevolezza, violazione dei diritti inviolabili dell'uomo, del diritto al lavoro, del dovere di promuovere la formazione professionale dei lavoratori, nonché del diritto del lavoratore a una retribuzione adeguata - Difetto di rilevanza - Inammissibilità delle questioni.
Lavoro e occupazione - Addetti al servizio pubblico di trasporto in regime di concessione - Sanzioni disciplinari - Istituto della retrocessione, quale sanzione diretta - Denunciata irragionevolezza, violazione dei diritti inviolabili dell'uomo, del diritto al lavoro, del dovere di promuovere la formazione professionale dei lavoratori, nonché del diritto del lavoratore a una retribuzione adeguata - Difetto di rilevanza - Inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di cassazione, sez. lavoro, in riferimento agli artt. l, 2, 3, 4, 35 e 36 Cost., dell'art. 37, primo comma, n. 5), in relazione all'art. 44, primo comma, dell'Allegato A al r.d. n. 148 del 1931, nella parte in cui hanno ad oggetto la sanzione disciplinare della retrocessione applicata in via "diretta" agli addetti al servizio pubblico di trasporto in regime di concessione, resisi responsabili degli illeciti disciplinari previsti dal citato art. 44, primo comma. Le disposizioni di cui si deve fare applicazione nel giudizio a quo sono soltanto quelle della retrocessione prevista in luogo della destituzione, di cui all'art. 44, commi secondo, terzo, quarto e quinto.
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di cassazione, sez. lavoro, in riferimento agli artt. l, 2, 3, 4, 35 e 36 Cost., dell'art. 37, primo comma, n. 5), in relazione all'art. 44, primo comma, dell'Allegato A al r.d. n. 148 del 1931, nella parte in cui hanno ad oggetto la sanzione disciplinare della retrocessione applicata in via "diretta" agli addetti al servizio pubblico di trasporto in regime di concessione, resisi responsabili degli illeciti disciplinari previsti dal citato art. 44, primo comma. Le disposizioni di cui si deve fare applicazione nel giudizio a quo sono soltanto quelle della retrocessione prevista in luogo della destituzione, di cui all'art. 44, commi secondo, terzo, quarto e quinto.
Atti oggetto del giudizio
regio decreto
08/01/1931
n. 148
art. 37
co. 1
regio decreto
08/01/1931
n. 148
art. 44
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 1
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 4
Costituzione
art. 35
Costituzione
art. 36
Altri parametri e norme interposte