Sentenza 188/2020 (ECLI:IT:COST:2020:188)
Massima numero 43296
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA  - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del  09/06/2020;  Decisione del  09/06/2020
Deposito del 31/07/2020; Pubblicazione in G. U. 05/08/2020
Massime associate alla pronuncia:  43291  43292  43293  43294  43295


Titolo
Lavoro e occupazione - Addetti al servizio pubblico di trasporto in regime di concessione - Sanzioni disciplinari - Istituto della retrocessione, quale sanzione diretta - Denunciata irragionevolezza, violazione dei diritti inviolabili dell'uomo, del diritto al lavoro, del dovere di promuovere la formazione professionale dei lavoratori, nonché del diritto del lavoratore a una retribuzione adeguata - Difetto di rilevanza - Inammissibilità delle questioni.

Testo
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di cassazione, sez. lavoro, in riferimento agli artt. l, 2, 3, 4, 35 e 36 Cost., dell'art. 37, primo comma, n. 5), in relazione all'art. 44, primo comma, dell'Allegato A al r.d. n. 148 del 1931, nella parte in cui hanno ad oggetto la sanzione disciplinare della retrocessione applicata in via "diretta" agli addetti al servizio pubblico di trasporto in regime di concessione, resisi responsabili degli illeciti disciplinari previsti dal citato art. 44, primo comma. Le disposizioni di cui si deve fare applicazione nel giudizio a quo sono soltanto quelle della retrocessione prevista in luogo della destituzione, di cui all'art. 44, commi secondo, terzo, quarto e quinto.

Atti oggetto del giudizio

regio decreto  08/01/1931  n. 148  art. 37  co. 1

regio decreto  08/01/1931  n. 148  art. 44  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 1

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 4

Costituzione  art. 35

Costituzione  art. 36

Altri parametri e norme interposte