Sentenza 82/1976 (ECLI:IT:COST:1976:82)
Massima numero 8281
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente OGGIONI - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
06/04/1976; Decisione del
06/04/1976
Deposito del 14/04/1976; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 82/76 C. PROCESSO PENALE - COD. PROC. PEN., ARTT. 342, SECONDO COMMA, IN RELAZ. ALL'ART. 352, ULTIMO COMMA - AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE A PROCEDERE NEI CONFRONTI DI CHI ABBIA OPPOSTO SEGRETO MILITARE IN DICHIARAZIONE RITENUTA INFONDATA DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - DIVERSITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALL'IPOTESI DI VIOLAZIONE DEI SEGRETI POLITICI E MILITARI - GIUSTIFICAZIONE - NON E' VIOLATO L'ART. 3 COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 82/76 C. PROCESSO PENALE - COD. PROC. PEN., ARTT. 342, SECONDO COMMA, IN RELAZ. ALL'ART. 352, ULTIMO COMMA - AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE A PROCEDERE NEI CONFRONTI DI CHI ABBIA OPPOSTO SEGRETO MILITARE IN DICHIARAZIONE RITENUTA INFONDATA DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - DIVERSITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALL'IPOTESI DI VIOLAZIONE DEI SEGRETI POLITICI E MILITARI - GIUSTIFICAZIONE - NON E' VIOLATO L'ART. 3 COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Nei procedimenti relativi alla violazione dei segreti politici e militari non e' richiesta l'autorizzazione a procedere giacche', quando si procede per uno dei delitti di cui agli artt. 256 257, 259 e 261 con. pen., il segreto e' gia' stato violato, ed il giudizio e' rivolto alla punizione del colpevole; ed anche nel caso di tentativo, il segreto non e' piu' tale, perche' la stessa contestazione dell'accusa implica che i fatti, cui il segreto si riferiva, siano noti. Va quindi respinta la eccezione di illegittimita' Costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 342, secondo comma, in relazione all'art. 352, terzo comma, cod. proc. pen., nella parte in cui subordina all'autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia l'esercizio dell'azione penale, sollevata per il caso in cui la dichiarazione di segreto militare sia ritenuta infondata, caso del quale e' evidente la differenza, e quindi pienamente giustificata la disparita' di trattamento, rispetto alle ipotesi di gia' avvenuta violazione del segreto, sopra indicate.
Nei procedimenti relativi alla violazione dei segreti politici e militari non e' richiesta l'autorizzazione a procedere giacche', quando si procede per uno dei delitti di cui agli artt. 256 257, 259 e 261 con. pen., il segreto e' gia' stato violato, ed il giudizio e' rivolto alla punizione del colpevole; ed anche nel caso di tentativo, il segreto non e' piu' tale, perche' la stessa contestazione dell'accusa implica che i fatti, cui il segreto si riferiva, siano noti. Va quindi respinta la eccezione di illegittimita' Costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 342, secondo comma, in relazione all'art. 352, terzo comma, cod. proc. pen., nella parte in cui subordina all'autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia l'esercizio dell'azione penale, sollevata per il caso in cui la dichiarazione di segreto militare sia ritenuta infondata, caso del quale e' evidente la differenza, e quindi pienamente giustificata la disparita' di trattamento, rispetto alle ipotesi di gia' avvenuta violazione del segreto, sopra indicate.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte