Sentenza 82/1976 (ECLI:IT:COST:1976:82)
Massima numero 8284
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente OGGIONI  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  06/04/1976;  Decisione del  06/04/1976
Deposito del 14/04/1976; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8279  8280  8281  8282  8283  8285


Titolo
SENT. 82/76 F. IMPIEGO PUBBLICO - RESPONSABILITA' DEI DIPENDENTI PUBBLICI - COSTITUZIONE, ART. 28 - INTERPRETAZIONE. PROCESSO PENALE - COD. PROC. PEN., ART. 342, SECONDO COMMA, IN RELAZ. ALL'ART. 352, ULTIMO COMMA - AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE A PROCEDERE PER DICHIARAZIONE DI SEGRETO MILITARE RITENUTA INFONDATA DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - NON E' VIOLATO L'ART. 28 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 28 Cost., affermando che i pubblici dipendenti sono responsabili "degli atti compiuti in violazione dei diritti secondo le leggi penali, civili ed amministrative", non vieta alle leggi, cui rinvia, di disciplinare variamente questa triplice responsabilita', in funzione delle diverse situazioni oggettive e degli interessi che vi si riconnettono. E poiche', per l'appunto, l'esigenza che contro colui che abbia opposto il segreto militare in dichiarazione ritenuta non fondata dall'autorita' giudiziaria, non si proceda senza autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia, non attiene alla qualita' dei soggetti indicati negli artt. 342 e 352 cod. proc. pen., ma alla materia alla quale il segreto si riferisce, la censura di violazione del suddetto precetto costituzionale avanzata in proposito e' chiaramente inconferente.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 28

Altri parametri e norme interposte