Sentenza 82/1976 (ECLI:IT:COST:1976:82)
Massima numero 8285
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente OGGIONI - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
06/04/1976; Decisione del
06/04/1976
Deposito del 14/04/1976; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 82/76 G. PROCESSO PENALE - COD. PROC. PEN., ART. 342, SECONDO COMMA, IN RELAZIONE ALL'ART. 352, ULTIMO COMMA - DICHIARAZIONE DI SEGRETO MILITARE RITENUTA INFONDATA DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE DEL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - PROSPETTATA VIOLAZIONE DELL'ART. 24, SECONDO COMMA, COST. - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 82/76 G. PROCESSO PENALE - COD. PROC. PEN., ART. 342, SECONDO COMMA, IN RELAZIONE ALL'ART. 352, ULTIMO COMMA - DICHIARAZIONE DI SEGRETO MILITARE RITENUTA INFONDATA DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE DEL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - PROSPETTATA VIOLAZIONE DELL'ART. 24, SECONDO COMMA, COST. - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Dall'istituto dell'autorizzazione a procedere che, impedendo il proseguimento dell'azione penale, condiziona lo stesso ulteriore svolgimento del processo, non puo' derivare menomazione al diritto di difesa "in ogni stato e grado del giudizio"; ne' d'altronde e' configurabile un interesse di chi sia indiziato di un reato ad essere sottoposto a giudizio. E' percio' inconferente la censura di illegittimita' avanzata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., nei confronti dell'art. 342, secondo comma, in relazione all'art. 352, ultimo comma, cod. proc. pen., nella parte in cui richiede, per l'esercizio dell'azione penale, in caso di dichiarazione di segreto militare ritenuta non fondata dall'autorita' giudiziaria, l'autorizzazione del Ministro di grazie e giustizia. Cfr.: sent. nn. 17 e 142 del 1973.
Dall'istituto dell'autorizzazione a procedere che, impedendo il proseguimento dell'azione penale, condiziona lo stesso ulteriore svolgimento del processo, non puo' derivare menomazione al diritto di difesa "in ogni stato e grado del giudizio"; ne' d'altronde e' configurabile un interesse di chi sia indiziato di un reato ad essere sottoposto a giudizio. E' percio' inconferente la censura di illegittimita' avanzata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., nei confronti dell'art. 342, secondo comma, in relazione all'art. 352, ultimo comma, cod. proc. pen., nella parte in cui richiede, per l'esercizio dell'azione penale, in caso di dichiarazione di segreto militare ritenuta non fondata dall'autorita' giudiziaria, l'autorizzazione del Ministro di grazie e giustizia. Cfr.: sent. nn. 17 e 142 del 1973.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte