Sentenza 83/1976 (ECLI:IT:COST:1976:83)
Massima numero 8286
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del
06/04/1976; Decisione del
06/04/1976
Deposito del 14/04/1976; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 83/76. SUCCESSIONI - RAPPRESENTAZIONE - COD. CIV., ART. 468, PRIMO COMMA - LIMITA LA SUCCESSIONE PER RAPPRESENTAZIONE AI SOLI DISCENDENTI DEGLI ALTRI COLLATERALI DI GRADO TERZO E SUCCESSIVI - DIVERSITA' DI TRATTAMENTO ATTESA LA DIVERSITA' DI SITUAZIONE DEI SOGGETTI - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 83/76. SUCCESSIONI - RAPPRESENTAZIONE - COD. CIV., ART. 468, PRIMO COMMA - LIMITA LA SUCCESSIONE PER RAPPRESENTAZIONE AI SOLI DISCENDENTI DEGLI ALTRI COLLATERALI DI GRADO TERZO E SUCCESSIVI - DIVERSITA' DI TRATTAMENTO ATTESA LA DIVERSITA' DI SITUAZIONE DEI SOGGETTI - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non e' fondata, in relazione all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 468, comma primo, del codice civile, nella parte in cui limita, in relazione ai parenti collaterali, la successione per rappresentazione ai soli discendenti dei fratelli e delle sorelle, con esclusione dei discendenti degli altri collaterali di grado terzo e successivi. La norma contenuta nell'art. 468 del cod, civ., opera una discriminazione tra i collaterali: tuttavia il differente trattamento giuridico in essa previsto per quanto concerne il diritto di rappresentazione non riguarda soggetti che si trovano nella medesima situazione giuridica o che siano in astratto per ragioni extra o meta giuridiche meritevoli dello stesso trattamento. Di conseguenza la sopraddetta diversita' di trattamento trova razionale giustificazione che la legittima anche sotto il profilo dell'applicazione dell'art. 42, comma quarto, della Costituzione.
Non e' fondata, in relazione all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 468, comma primo, del codice civile, nella parte in cui limita, in relazione ai parenti collaterali, la successione per rappresentazione ai soli discendenti dei fratelli e delle sorelle, con esclusione dei discendenti degli altri collaterali di grado terzo e successivi. La norma contenuta nell'art. 468 del cod, civ., opera una discriminazione tra i collaterali: tuttavia il differente trattamento giuridico in essa previsto per quanto concerne il diritto di rappresentazione non riguarda soggetti che si trovano nella medesima situazione giuridica o che siano in astratto per ragioni extra o meta giuridiche meritevoli dello stesso trattamento. Di conseguenza la sopraddetta diversita' di trattamento trova razionale giustificazione che la legittima anche sotto il profilo dell'applicazione dell'art. 42, comma quarto, della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 42
co. 4
Altri parametri e norme interposte