Sentenza 84/1976 (ECLI:IT:COST:1976:84)
Massima numero 8288
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente ROSSI - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del
06/04/1976; Decisione del
06/04/1976
Deposito del 14/04/1976; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
8287
Titolo
SENT. 84/76 B. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - REGIONE SICILIA - DECRETI MINISTERIALI DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI (EX ART. 68 DELLA LEGGE 22 OTTOBRE 1971, N. 865) AL PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE, ANZICHE' ALLA REGIONE - RICORSO PROPOSTO FUORI TERMINE - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 84/76 B. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - REGIONE SICILIA - DECRETI MINISTERIALI DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI (EX ART. 68 DELLA LEGGE 22 OTTOBRE 1971, N. 865) AL PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE, ANZICHE' ALLA REGIONE - RICORSO PROPOSTO FUORI TERMINE - INAMMISSIBILITA'.
Testo
L'affermazione della competenza dello Stato da parte di suoi organi, in materia che la Regione sostiene essere ad essa esclusivamente riservata, costituisce, indipendentemente dalla forma in cui viene resa esplicita, atto idoneo a far decorrere per la Regione il termine di sessanta giorni stabilito dal secondo comma dell'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87, entro il quale il ricorso per sollevare conflitto dinanzi alla Corte deve essere proposto. Pertanto, e' inammissibile il ricorso per regolamento di competenza proposto dal Presidente della Regione siciliana con atto 8 maggio 1973, ed avente per oggetto l'annullamento dei decreti emessi dal Ministro dei lavori pubblici in data 25 novembre, 9 e 19 dicembre 1972 (ex art. 68 della legge 22 ottobre 1971, n. 865), di assegnazione di contributi al Provveditorato alle OO.PP. di Palermo, perche' prodotto fuori termine in quanto il Presidente, almeno dalla data del 25 novembre 1972 in cui aveva spedito il telegramma di protesta, era a conoscenza della volonta' manifestata dai competenti organi dello Stato in ordine alla designazione del Provveditorato alle OO.PP. di Palermo come destinatario dei fondi. - v. S. nn. 87/1973, 171/1971, 154/1967.
L'affermazione della competenza dello Stato da parte di suoi organi, in materia che la Regione sostiene essere ad essa esclusivamente riservata, costituisce, indipendentemente dalla forma in cui viene resa esplicita, atto idoneo a far decorrere per la Regione il termine di sessanta giorni stabilito dal secondo comma dell'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87, entro il quale il ricorso per sollevare conflitto dinanzi alla Corte deve essere proposto. Pertanto, e' inammissibile il ricorso per regolamento di competenza proposto dal Presidente della Regione siciliana con atto 8 maggio 1973, ed avente per oggetto l'annullamento dei decreti emessi dal Ministro dei lavori pubblici in data 25 novembre, 9 e 19 dicembre 1972 (ex art. 68 della legge 22 ottobre 1971, n. 865), di assegnazione di contributi al Provveditorato alle OO.PP. di Palermo, perche' prodotto fuori termine in quanto il Presidente, almeno dalla data del 25 novembre 1972 in cui aveva spedito il telegramma di protesta, era a conoscenza della volonta' manifestata dai competenti organi dello Stato in ordine alla designazione del Provveditorato alle OO.PP. di Palermo come destinatario dei fondi. - v. S. nn. 87/1973, 171/1971, 154/1967.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 39