Sentenza 85/1976 (ECLI:IT:COST:1976:85)
Massima numero 8289
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore ROSSI
Udienza Pubblica del
06/04/1976; Decisione del
06/04/1976
Deposito del 14/04/1976; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 85/76. INDUSTRIA E COMMERCIO - LAVORAZIONE E COMMERCIO DI CEREALI, SFARINATI, PANE E PASTA ALIMENTARE - LEGGE 4 LUGLIO 1967, N. 580, ART. 44, PRIMO COMMA, LETT. A) - DISPARITA' DI SANZIONE PENALE RISPETTO AD ALTRE FATTISPECIE PIU' GRAVEMENTE PUNITE - EVENTUALE SENTENZA DI ACCOGLIMENTO - IRRETROATTIVITA' DELLA NORMA PENALE PIU' SFAVOREVOLE - DIFETTO DI RILEVANZA DELLA QUESTIONE NEL GIUDIZIO A QUO - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 85/76. INDUSTRIA E COMMERCIO - LAVORAZIONE E COMMERCIO DI CEREALI, SFARINATI, PANE E PASTA ALIMENTARE - LEGGE 4 LUGLIO 1967, N. 580, ART. 44, PRIMO COMMA, LETT. A) - DISPARITA' DI SANZIONE PENALE RISPETTO AD ALTRE FATTISPECIE PIU' GRAVEMENTE PUNITE - EVENTUALE SENTENZA DI ACCOGLIMENTO - IRRETROATTIVITA' DELLA NORMA PENALE PIU' SFAVOREVOLE - DIFETTO DI RILEVANZA DELLA QUESTIONE NEL GIUDIZIO A QUO - INAMMISSIBILITA'.
Testo
E' inammissibile per difetto di rilevanza la questione incidentale di legittimita' costituzionale dell'art. 44, primo comma, lett. a) della legge 4 luglio 1967, n. 580, prospettata sotto il profilo della irrazionalita' della minore sanzione penale comminata a chi vende pasta alimentare invasa dai parassiti (punita con la sola pena dell'ammenda), rispetto alla pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda prevista genericamente per le altre sostanze alimentari nelle corrispondenti ipotesi dalla legge 30 aprile 1962, n. 283. Invero i principi generali vigenti in tema di non retroattivita' delle sanzioni penali piu' favorevoli al reo, desumibili dagli artt. 25, secondo comma, della Costituzione, e 2 del codice penale avrebbero impedito in ogni caso che una eventuale sentenza, anche se di accoglimento, potesse produrre un effetto pregiudizievole per l'imputato nel processo penale pendente innanzi al giudice a quo. Conformi: sentenze n. 62 del 1969 e n. 26 del 1975.
E' inammissibile per difetto di rilevanza la questione incidentale di legittimita' costituzionale dell'art. 44, primo comma, lett. a) della legge 4 luglio 1967, n. 580, prospettata sotto il profilo della irrazionalita' della minore sanzione penale comminata a chi vende pasta alimentare invasa dai parassiti (punita con la sola pena dell'ammenda), rispetto alla pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda prevista genericamente per le altre sostanze alimentari nelle corrispondenti ipotesi dalla legge 30 aprile 1962, n. 283. Invero i principi generali vigenti in tema di non retroattivita' delle sanzioni penali piu' favorevoli al reo, desumibili dagli artt. 25, secondo comma, della Costituzione, e 2 del codice penale avrebbero impedito in ogni caso che una eventuale sentenza, anche se di accoglimento, potesse produrre un effetto pregiudizievole per l'imputato nel processo penale pendente innanzi al giudice a quo. Conformi: sentenze n. 62 del 1969 e n. 26 del 1975.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte