Sentenza 86/1976 (ECLI:IT:COST:1976:86)
Massima numero 8290
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore ROSSI
Udienza Pubblica del  06/04/1976;  Decisione del  06/04/1976
Deposito del 14/04/1976; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 86/76. INDUSTRIA E COMMERCIO - PRODUZIONE E VENDITA DI SOSTANZE ALIMENTARI E DI BEVANDE - LEGGE 30 APRILE 1962, N. 283, ART. 5, PRIMO COMMA - INTERPRETAZIONE CORRETTIVA DELLA NORMA DENUNZIATA - QUESTA COMPRENDE NELL'IPOTESI DI REATO ANCHE LA DETENZIONE CARATTERIZZATA DALLA DESTINAZIONE ALL'USO ALIMENTARE, SENZA PREVIO ACCERTAMENTO DELLA COMMESTIBILITA' - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3, PRIMO COMMA E 32, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 5, primo comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283 che escluderebbe, secondo l'assunto del giudice a quo, dalle varie ipotesi di reato, la detenzione di sostanze alimentari mal conservate per distribuirle per il consumo, non contrasta con gli artt. 3 e 32, primo comma, della Costituzione. Invero l'interpretazione supposta dall'ordinanza di remissione appare errata: la norma denunciata e' interpretata dalla dottrina e giurisprudenza in armonia con l'intento legislativo - che e' quello di assicurare la tutela della salute pubblica - nel senso che e' compresa nell'ipotesi di reato anche la detenzione caratterizzata dalla destinazione all'uso alimentare senza previo accertamento della commestibilita'.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 32  co. 1

Altri parametri e norme interposte