Sentenza 86/1976 (ECLI:IT:COST:1976:86)
Massima numero 8290
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore ROSSI
Udienza Pubblica del
06/04/1976; Decisione del
06/04/1976
Deposito del 14/04/1976; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 86/76. INDUSTRIA E COMMERCIO - PRODUZIONE E VENDITA DI SOSTANZE ALIMENTARI E DI BEVANDE - LEGGE 30 APRILE 1962, N. 283, ART. 5, PRIMO COMMA - INTERPRETAZIONE CORRETTIVA DELLA NORMA DENUNZIATA - QUESTA COMPRENDE NELL'IPOTESI DI REATO ANCHE LA DETENZIONE CARATTERIZZATA DALLA DESTINAZIONE ALL'USO ALIMENTARE, SENZA PREVIO ACCERTAMENTO DELLA COMMESTIBILITA' - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3, PRIMO COMMA E 32, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 86/76. INDUSTRIA E COMMERCIO - PRODUZIONE E VENDITA DI SOSTANZE ALIMENTARI E DI BEVANDE - LEGGE 30 APRILE 1962, N. 283, ART. 5, PRIMO COMMA - INTERPRETAZIONE CORRETTIVA DELLA NORMA DENUNZIATA - QUESTA COMPRENDE NELL'IPOTESI DI REATO ANCHE LA DETENZIONE CARATTERIZZATA DALLA DESTINAZIONE ALL'USO ALIMENTARE, SENZA PREVIO ACCERTAMENTO DELLA COMMESTIBILITA' - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3, PRIMO COMMA E 32, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 5, primo comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283 che escluderebbe, secondo l'assunto del giudice a quo, dalle varie ipotesi di reato, la detenzione di sostanze alimentari mal conservate per distribuirle per il consumo, non contrasta con gli artt. 3 e 32, primo comma, della Costituzione. Invero l'interpretazione supposta dall'ordinanza di remissione appare errata: la norma denunciata e' interpretata dalla dottrina e giurisprudenza in armonia con l'intento legislativo - che e' quello di assicurare la tutela della salute pubblica - nel senso che e' compresa nell'ipotesi di reato anche la detenzione caratterizzata dalla destinazione all'uso alimentare senza previo accertamento della commestibilita'.
L'art. 5, primo comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283 che escluderebbe, secondo l'assunto del giudice a quo, dalle varie ipotesi di reato, la detenzione di sostanze alimentari mal conservate per distribuirle per il consumo, non contrasta con gli artt. 3 e 32, primo comma, della Costituzione. Invero l'interpretazione supposta dall'ordinanza di remissione appare errata: la norma denunciata e' interpretata dalla dottrina e giurisprudenza in armonia con l'intento legislativo - che e' quello di assicurare la tutela della salute pubblica - nel senso che e' compresa nell'ipotesi di reato anche la detenzione caratterizzata dalla destinazione all'uso alimentare senza previo accertamento della commestibilita'.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 32
co. 1
Altri parametri e norme interposte