Rilevanza della questione incidentale - Applicabilità della disposizione censurata nel giudizio a quo - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 92 della legge prov. Trento n. 12 del 1983 e dell'art. 18 della legge prov. Trento n. 3 del 1999, che disciplinano il rimborso da parte della Provincia autonoma delle spese processuali sostenute dai suoi dipendenti, amministratori e incaricati per la difesa nei giudizi civili, penali, contabili e disciplinari in cui siano stati coinvolti in ragione del servizio, delle funzioni o dei compiti espletati. La Corte dei conti rimettente, in sede di giudizio di parificazione del rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento, può svolgere un controllo delle possibili illegittimità di voci di spesa connesse alla dedotta illegittimità costituzionale delle leggi che le hanno autorizzate, perché ove queste ultime siano costituzionalmente illegittime e tali siano dichiarate, il giudizio di conformità non può avere esito positivo e, quindi, condurre alla parificazione degli specifici capitoli del rendiconto regionale, dunque delle spese che su di essi gravano. (Precedenti citati: sentenze n. 112 del 2020, n. 146 del 2019, n. 138 del 2019, n. 101 del 2018, n. 89 del 2017 e n. 226 del 1976).
Lo statuto di autonomia della Regione autonoma Trentino-Alto Adige e la relativa normativa di attuazione non derogano al regime del giudizio di parifica sul rendiconto, il quale non si differenzia dal giudizio sul rendiconto generale dello Stato. (Precedente citato: sentenza n. 72 del 2012).