Sentenza 88/1976 (ECLI:IT:COST:1976:88)
Massima numero 8292
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore ASTUTI
Udienza Pubblica del  06/04/1976;  Decisione del  06/04/1976
Deposito del 14/04/1976; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 88/76. SICUREZZA PUBBLICA - ORDINE PUBBLICO - TUTELA - LEGGE 22 MAGGIO 1975, ART. 1, SECONDO COMMA, LETT. B) - LIBERTA' PROVVISORIA - CONCESSIONE - LIMITAZIONE NEI CONFRONTI DI DETERMINATI IMPUTATI - GIUSTIFICAZIONE CON RIGUARDO ALLA PARTICOLARE POSIZIONE DEI SOGGETTI - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 27, SECONDO COMMA, E 3, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Atteso che con l'art. 27 Cost. il costituente ha sancito non una presunzione di innocenza ma ha voluto asserire che durante il processo non esiste un colpevole, bensi' soltanto un imputato, non urta contro tale disposizione l'art. 1, lett. b) della legge per la tutela dell'ordine pubblico, che esclude dal beneficio della liberazione provvisoria, quando gia' risultino sottoposti ad altro procedimento per gli stessi reati, coloro che siano imputati di lesioni personali volontarie (escluse quelle lievissime), lesioni gravi o gravissime, rissa aggravata da omicidio o lesioni, violenza privata. Reati tutti la cui iterazione costituisce indice di probabile inclinazione alla violenza fisica e morale, e quindi di pericolosita' per la vita, l'incolumita' e la sicurezza dei cittadini. Non sussiste nemmeno violazione del principio di eguaglianza, perche' l'esclusione del beneficio della liberazione provvisoria e' disposta dalla norma in questione, per le ragioni gia' dette, proprio e soltanto con riguardo all'attuale posizione dell'imputato, in quanto gia' sottoposto ad altro giudizio per uno dei reati ivi previsti, e non gia' sulla base di una inammissibile equiparazione alla posizione di un condannato. - v. S. nn. 124/1972, 64/1970.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 27  co. 2

Costituzione  art. 3  co. 1

Altri parametri e norme interposte