Ordinanza 90/1976 (ECLI:IT:COST:1976:90)
Massima numero 8294
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore GIONFRIDA
Udienza Pubblica del
06/04/1976; Decisione del
06/04/1976
Deposito del 14/04/1976; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 90/76. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - COD. CIV., ART. 580 - NON ATTRIBUISCE AI FIGLI NATURALI NON RICONOSCIUTI E NON RICONOSCIBILI LA QUALITA' DI EREDI, BENSI' SOLO QUELLA DI LEGATARI EX LEGE - JUS SUPERVENIENS: LEGGE 19 MAGGIO 1975, N. 151 - RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
ORD. 90/76. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - COD. CIV., ART. 580 - NON ATTRIBUISCE AI FIGLI NATURALI NON RICONOSCIUTI E NON RICONOSCIBILI LA QUALITA' DI EREDI, BENSI' SOLO QUELLA DI LEGATARI EX LEGE - JUS SUPERVENIENS: LEGGE 19 MAGGIO 1975, N. 151 - RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Testo
La questione di costituzionalita' dell'art. 580 cod. civ., sollevata sotto il riflesso che non attribuisce ai figli naturali non riconoscibili e non riconosciuti la qualita' di eredi, bensi' solo quella di legatari ex lege, va rinviata al giudice a quo, per il riesame della rilevanza, in seguito all'emanazione della legge 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia, che ha sostituito il citato art. 580.
La questione di costituzionalita' dell'art. 580 cod. civ., sollevata sotto il riflesso che non attribuisce ai figli naturali non riconoscibili e non riconosciuti la qualita' di eredi, bensi' solo quella di legatari ex lege, va rinviata al giudice a quo, per il riesame della rilevanza, in seguito all'emanazione della legge 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia, che ha sostituito il citato art. 580.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 30
co. 3
Altri parametri e norme interposte