Sentenza 91/1976 (ECLI:IT:COST:1976:91)
Massima numero 8295
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente OGGIONI  - Redattore AMADEI
Udienza Pubblica del  21/04/1976;  Decisione del  21/04/1976
Deposito del 28/04/1976; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8296  8297  8298  8299  8300


Titolo
SENT. 91/76 A. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSICURAZIONI SOCIALI - INCIDENTE STRADALE DOVUTO A COLPA DELL'ASSICURATO - INDENNITA' DI MALATTIA - COD. CIV., ART. 1886 - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 38, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, IN QUANTO RENDEREBBE APPLICABILI ALLE ASSICURAZIONI SOCIALI GLI ARTT. 1895 E 1900 DELLO STESSO CODICE - INSUSSISTENZA - LEGGE N. 138 DEL 1943, ISTITUTIVA DELL'INAM - FUNGE DA LEGGE SPECIALE NEI CONFRONTI DELLE NORME DEL CODICE CIVILE RELATIVE ALLE ASSICURAZIONI IN GENERE - GARANTISCE AI LAVORATORI QUEL TRATTAMENTO CHE E' RICONOSCIUTO COME DIRITTO DAL PRECETTO COSTITUZIONALE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'indennita' da parte dell'Ente assicuratore e' tassativamente dovuta a copertura del danno economico che il lavoratore, affetto da malattia, e' costretto a subire per essersi trovato nell'impossibilita' di prestare quella normale attivita' lavorativa dalla quale ritraeva i mezzi idonei per provvedere alle proprie esigenze di vita; e la legge 21 gennaio 1943 n. 138, istitutiva dell'INAM, ha inteso, modificando gli organismi mutualistici nei diversi settori produttivi, dar vita ad un sistema generalizzato ed uniforme di assistenza per garantire appunto la corresponsione delle prestazioni assistenziali in tutti quei casi non coperti per legge da altre forme previdenziali. Essa si presenta, quindi, come derogatoria di qualsiasi altra disciplina precedente e funge, di conseguenza, da legge speciale nei confronti delle norme del codice civile relative alle assicurazioni sociali, escludendone l'applicazione. Pertanto, non sono fondate - in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost. - le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1886 cod.civ. nei limiti in cui renderebbe applicabili, in tema di assicurazioni sociali, l'art. 1900 dello stesso codice, in forza del quale l'assicuratore non e' obbligato per i sinistri cagionati da colpa grave dell'assicurato, e l'art. 1895, per effetto del quale il contratto assicurativo e' nullo se il rischio non e' mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto. Cfr.: sent. n. 67 del 1975.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 38  co. 2

Altri parametri e norme interposte