Sentenza 91/1976 (ECLI:IT:COST:1976:91)
Massima numero 8298
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente OGGIONI - Redattore AMADEI
Udienza Pubblica del
21/04/1976; Decisione del
21/04/1976
Deposito del 28/04/1976; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 91/76 D. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSICURAZIONI SOCIALI - PENSIONE DI INVALIDITA' CONSEGUENTE A STATO DI MALATTIA PREESISTENTE A RAPPORTO DI LAVORO - COD. CIV., ARTT. 1886 E 1895 - APPLICABILITA' OVE LE LEGGI IN MATERIA NON DISPONGANO DIVERSAMENTE - IMPLICAZIONE - NECESSARIA ESISTENZA DELL'ELEMENTO DEL RISCHIO AL MOMENTO DEL SORGERE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO - VIOLAZIONE DELL'ART. 38, SECONDO COMMA, COST. - ESCLUSIONE.
SENT. 91/76 D. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSICURAZIONI SOCIALI - PENSIONE DI INVALIDITA' CONSEGUENTE A STATO DI MALATTIA PREESISTENTE A RAPPORTO DI LAVORO - COD. CIV., ARTT. 1886 E 1895 - APPLICABILITA' OVE LE LEGGI IN MATERIA NON DISPONGANO DIVERSAMENTE - IMPLICAZIONE - NECESSARIA ESISTENZA DELL'ELEMENTO DEL RISCHIO AL MOMENTO DEL SORGERE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO - VIOLAZIONE DELL'ART. 38, SECONDO COMMA, COST. - ESCLUSIONE.
Testo
Gli artt. 1886 e 1895 cod. civ., in quanto applicabili alle assicurazioni sociali, qualora le leggi che le riguardano non dispongano specificamente, comportano soltanto che debba esistere l'elemento del rischio al momento del sorgere del rapporto assicurativo, e da cio' consegue l'esclusione del diritto alla pensione per invalidita' derivante da stato di malattia preesistente al rapporto di lavoro, ove non si sia verificato alcun nuovo evento che riduca ulteriormente la capacita' di guadagno. Il che non contrasta affatto con l'art. 38, secondo comma, della Costituzione, essendo questo diretto a garantire i lavoratori di fronte ad eventi (e quindi al rischio) che determinino la cessazione o la riduzione dell'attivita' lavorativa.
Gli artt. 1886 e 1895 cod. civ., in quanto applicabili alle assicurazioni sociali, qualora le leggi che le riguardano non dispongano specificamente, comportano soltanto che debba esistere l'elemento del rischio al momento del sorgere del rapporto assicurativo, e da cio' consegue l'esclusione del diritto alla pensione per invalidita' derivante da stato di malattia preesistente al rapporto di lavoro, ove non si sia verificato alcun nuovo evento che riduca ulteriormente la capacita' di guadagno. Il che non contrasta affatto con l'art. 38, secondo comma, della Costituzione, essendo questo diretto a garantire i lavoratori di fronte ad eventi (e quindi al rischio) che determinino la cessazione o la riduzione dell'attivita' lavorativa.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 38
co. 2
Altri parametri e norme interposte