Sentenza 91/1976 (ECLI:IT:COST:1976:91)
Massima numero 8299
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente OGGIONI - Redattore AMADEI
Udienza Pubblica del
21/04/1976; Decisione del
21/04/1976
Deposito del 28/04/1976; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 91/76 E. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSICURAZIONI SOCIALI - NATURA PUBBLICISTICA - RISCHIO - SUSSISTENZA ANCHE NELLE ASSICURAZIONI SOCIALI - NECESSITA' - CONTRASTO DEGLI ARTT. 1886 E 1895 COD. CIV. CON L'ART. 38, COMMA SECONDO, COST. - INSUSSISTENZA.
SENT. 91/76 E. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSICURAZIONI SOCIALI - NATURA PUBBLICISTICA - RISCHIO - SUSSISTENZA ANCHE NELLE ASSICURAZIONI SOCIALI - NECESSITA' - CONTRASTO DEGLI ARTT. 1886 E 1895 COD. CIV. CON L'ART. 38, COMMA SECONDO, COST. - INSUSSISTENZA.
Testo
La natura pubblicistica delle assicurazioni sociali importa che il rischio abbia in esse peculiari connotazioni, ma non che se ne possa prescindere, dovendosi altrimenti riconoscere il diritto alla pensione di invalidita' al lavoratore che intenda far valere i periodi di contribuzione e di assicurazione per una riduzione della capacita' di guadagno, al di sotto dei limiti di legge, preesistente al rapporto assicurativo e di lavoro, senza che si sia verificato alcun nuovo elemento che la riduca ulteriormente, il che non rientra nella previsione dell'art. 38, secondo comma, Cost.. Pertanto, anche sotto tale profilo, e' da escludere qualsiasi contrasto con detto precetto degli artt. 1886 e 1895 cod. civ.. Cfr.: sentt. nn. 22 del 1969 e 160 del 1974.
La natura pubblicistica delle assicurazioni sociali importa che il rischio abbia in esse peculiari connotazioni, ma non che se ne possa prescindere, dovendosi altrimenti riconoscere il diritto alla pensione di invalidita' al lavoratore che intenda far valere i periodi di contribuzione e di assicurazione per una riduzione della capacita' di guadagno, al di sotto dei limiti di legge, preesistente al rapporto assicurativo e di lavoro, senza che si sia verificato alcun nuovo elemento che la riduca ulteriormente, il che non rientra nella previsione dell'art. 38, secondo comma, Cost.. Pertanto, anche sotto tale profilo, e' da escludere qualsiasi contrasto con detto precetto degli artt. 1886 e 1895 cod. civ.. Cfr.: sentt. nn. 22 del 1969 e 160 del 1974.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 38
co. 2
Altri parametri e norme interposte