Sentenza 91/1976 (ECLI:IT:COST:1976:91)
Massima numero 8300
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente OGGIONI - Redattore AMADEI
Udienza Pubblica del
21/04/1976; Decisione del
21/04/1976
Deposito del 28/04/1976; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 91/76 F. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSICURAZIONI SOCIALI - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA SULLA INVALIDITA' E VECCHIAIA - DELIMITAZIONE DEL RISCHIO - ART. 10 LEGGE N. 636 DEL 1939 - INTERPRETAZIONE - DIRITTO ALLA PENSIONE PER INVALIDITA' DERIVANTE DA PREESISTENTE STATO DI MALATTIA - ESCLUSIONE.
SENT. 91/76 F. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSICURAZIONI SOCIALI - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA SULLA INVALIDITA' E VECCHIAIA - DELIMITAZIONE DEL RISCHIO - ART. 10 LEGGE N. 636 DEL 1939 - INTERPRETAZIONE - DIRITTO ALLA PENSIONE PER INVALIDITA' DERIVANTE DA PREESISTENTE STATO DI MALATTIA - ESCLUSIONE.
Testo
L'art. 10 della legge n. 636 del 1939, in connessione a tutto il sistema normativo dettato dalle leggi sull'assicurazione invalidita' e vecchiaia, configura e delimita il rischio, con riguardo alla invalidita', nel senso della riduzione al di sotto di un certo limite della capacita' di guadagno normale, e cio' e' stato inteso come avente riguardo ad una preesistente capacita' di guadagno considerata come integra, e non gia' quale residuata concretamente a seguito di anteriore causa invalidante. Tale interpretazione, e non gia' gli artt. 1886 e 1895 cod. civ., porta ad escludere il diritto a trattamento pensionistico per il lavoratore che, essendo gia', prima dell'inizio del rapporto assicurativo, affetto da menomazione riduttiva della capacita' di guadagno al di sotto del limite previsto dalla legge sulla invalidita' e vecchiaia, trovi una occupazione lavorativa e paghi i contributi, e poi subisca una ulteriore riduzione e finanche la perdita totale della residua capacita'.
L'art. 10 della legge n. 636 del 1939, in connessione a tutto il sistema normativo dettato dalle leggi sull'assicurazione invalidita' e vecchiaia, configura e delimita il rischio, con riguardo alla invalidita', nel senso della riduzione al di sotto di un certo limite della capacita' di guadagno normale, e cio' e' stato inteso come avente riguardo ad una preesistente capacita' di guadagno considerata come integra, e non gia' quale residuata concretamente a seguito di anteriore causa invalidante. Tale interpretazione, e non gia' gli artt. 1886 e 1895 cod. civ., porta ad escludere il diritto a trattamento pensionistico per il lavoratore che, essendo gia', prima dell'inizio del rapporto assicurativo, affetto da menomazione riduttiva della capacita' di guadagno al di sotto del limite previsto dalla legge sulla invalidita' e vecchiaia, trovi una occupazione lavorativa e paghi i contributi, e poi subisca una ulteriore riduzione e finanche la perdita totale della residua capacita'.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 38
co. 2
Altri parametri e norme interposte