Sentenza 92/1976 (ECLI:IT:COST:1976:92)
Massima numero 8302
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ROSSI  - Redattore ROSSI
Udienza Pubblica del  21/04/1976;  Decisione del  21/04/1976
Deposito del 28/04/1976; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8301


Titolo
SENT. 92/76 B. REGIONE ABRUZZO - COLTIVATORI DIRETTI, COLONI E MEZZADRI - INABILITA' TEMPORANEA ASSOLUTA PER INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI - LEGGE REGIONALE 25 LUGLIO 1974 - RICONOSCIMENTO DI UNA INDENNITA' - RIENTRA NELLA MATERIA PREVIDENZIALE - INCOMPETENZA DELLA REGIONE EX ART. 127 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
E' illegittima la legge della Regione Abruzzo, riapprovata il 25 luglio 1974, recante "Indennita' per inabilita' temporanea assoluta a favore dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri per infortuni e malattie professionali". Infatti l'impugnato provvedimento, che disciplina materia previdenziale, stabilendo forme integrative delle indennita' previste dal testo unico 30 giugno 1965, n. 1124 sugli infortuni sul lavoro, ha un contenuto, oggettivamente determinato, esulante dalle competenze legislative attribuite alle Regioni ordinarie dall'art. 117 della Costituzione. Secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale la delimitazione della competenza legislativa delle Regioni e' fissata per contenuti normativi oggettivi, e non in riferimento ai fini che il legislatore regionale abbia inteso perseguire (sentenze 124 del 1957, 66 del 1961, 26 del 1962, 66 del 1964, O. n. 109 del 1975).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 127

Altri parametri e norme interposte