Sentenza 94/1976 (ECLI:IT:COST:1976:94)
Massima numero 8304
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore ROSSANO
Udienza Pubblica del
21/04/1976; Decisione del
21/04/1976
Deposito del 28/04/1976; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 94/76. DIRITTO AL LAVORO E LIBERTA' DI INIZIATIVA ECONOMICA (ARTT. 4 E 41 COST.) - LIMITI A TUTELA DEL RIPOSO SETTIMANALE - COMPETENZE - CONDIZIONI. COMMERCIO - ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA DEI NEGOZI - LEGGE 28 LUGLIO 1971, N. 558, ART. 1 - DELEGAZIONE ALLE REGIONI DELLA RELATIVA DETERMINAZIONE (ART. 118, SECONDO COMMA, COSTITUZIONE) - PRESCRIZIONE DEL CRITERIO DELLA CHIUSURA TOTALE NEI GIORNI DOMENICALI E FESTIVI - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4 E 41 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. COMMERCIO - ORARIO DI APERTURA E TURNI FESTIVI DEI DISTRIBUTORI DI CARBURANTE - LEGGE 28 LUGLIO 1971, N. 558, ART. 9 - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 41 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 94/76. DIRITTO AL LAVORO E LIBERTA' DI INIZIATIVA ECONOMICA (ARTT. 4 E 41 COST.) - LIMITI A TUTELA DEL RIPOSO SETTIMANALE - COMPETENZE - CONDIZIONI. COMMERCIO - ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA DEI NEGOZI - LEGGE 28 LUGLIO 1971, N. 558, ART. 1 - DELEGAZIONE ALLE REGIONI DELLA RELATIVA DETERMINAZIONE (ART. 118, SECONDO COMMA, COSTITUZIONE) - PRESCRIZIONE DEL CRITERIO DELLA CHIUSURA TOTALE NEI GIORNI DOMENICALI E FESTIVI - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4 E 41 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. COMMERCIO - ORARIO DI APERTURA E TURNI FESTIVI DEI DISTRIBUTORI DI CARBURANTE - LEGGE 28 LUGLIO 1971, N. 558, ART. 9 - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 41 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Fra i limiti che, per la tutela di esigenze sociali costituzionalmente protette, possono porsi al diritto al lavoro e alla liberta' di iniziativa economica garantita dagli artt. 4 e 41 della Costituzione, sono quelli determinati dall'esigenza di tutela del diritto del lavoratore (sia dipendente che in proprio) al riposo settimanale. Tali limiti vanno stabiliti dalla legge e con disposizioni delle autorita' amministrative, competenti ai sensi di legge, in base a valutazioni, discrezionali e percio' insindacabili del legislatore, delle varie esigenze anche di carattere economico, nella loro globalita', il che implica che con le norme e i provvedimenti emanati in proposito possano apportarsi deroghe alla regola della coincidenza del riposo settimanale con le domeniche e i giorni festivi. Fermo il principio che la regolamentazione degli orari di apertura e dei turni festivi degli esercizi deve essere sottratta all'arbitrio dei singoli gestori. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 4 e 41 Cost., dell'art. 1, lett. a), legge 28 luglio 1971, n. 558, (Disciplina dell'orario dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio) che nel delegare alle Regioni, ai sensi dell'art. 118, secondo comma, della Costituzione, la determinazione dell'orario di apertura e chiusura dei negozi, prescrive il criterio della chiusura totale nei giorni domenicali e festivi, salve pero' la facolta' di autorizzare nelle festivita' infrasettimanali le rivendite di pane (come previsto dallo stesso art. 1) e quella (prevista dall'art.3) di fissare, nelle localita' turistiche nei periodi di maggiore afflusso, l'orario di apertura e chiusura, sia nei giorni feriali sia in quelli domenicali e festivi, indipendentemente dal suindicato criterio. Per analoghe ragioni e' anche infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 41 Cost., dell'art. 9 stessa legge, concernente gli orari di apertura e i turni festivi dei distributori di carburante. - v. S. nn. 12/1960, 102/1968, 41/1971.
Fra i limiti che, per la tutela di esigenze sociali costituzionalmente protette, possono porsi al diritto al lavoro e alla liberta' di iniziativa economica garantita dagli artt. 4 e 41 della Costituzione, sono quelli determinati dall'esigenza di tutela del diritto del lavoratore (sia dipendente che in proprio) al riposo settimanale. Tali limiti vanno stabiliti dalla legge e con disposizioni delle autorita' amministrative, competenti ai sensi di legge, in base a valutazioni, discrezionali e percio' insindacabili del legislatore, delle varie esigenze anche di carattere economico, nella loro globalita', il che implica che con le norme e i provvedimenti emanati in proposito possano apportarsi deroghe alla regola della coincidenza del riposo settimanale con le domeniche e i giorni festivi. Fermo il principio che la regolamentazione degli orari di apertura e dei turni festivi degli esercizi deve essere sottratta all'arbitrio dei singoli gestori. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 4 e 41 Cost., dell'art. 1, lett. a), legge 28 luglio 1971, n. 558, (Disciplina dell'orario dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio) che nel delegare alle Regioni, ai sensi dell'art. 118, secondo comma, della Costituzione, la determinazione dell'orario di apertura e chiusura dei negozi, prescrive il criterio della chiusura totale nei giorni domenicali e festivi, salve pero' la facolta' di autorizzare nelle festivita' infrasettimanali le rivendite di pane (come previsto dallo stesso art. 1) e quella (prevista dall'art.3) di fissare, nelle localita' turistiche nei periodi di maggiore afflusso, l'orario di apertura e chiusura, sia nei giorni feriali sia in quelli domenicali e festivi, indipendentemente dal suindicato criterio. Per analoghe ragioni e' anche infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 41 Cost., dell'art. 9 stessa legge, concernente gli orari di apertura e i turni festivi dei distributori di carburante. - v. S. nn. 12/1960, 102/1968, 41/1971.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 4
Costituzione
art. 41
Altri parametri e norme interposte