Sentenza 95/1976 (ECLI:IT:COST:1976:95)
Massima numero 8305
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del  21/04/1976;  Decisione del  21/04/1976
Deposito del 28/04/1976; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 95/76. REATI E PENE - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - CODICE PENALE, ART. 164 (MODIFICATO DALL'ART. 12 DEL D.L. 11 APRILE 1974, N. 99, CONVERTITO IN LEGGE 7 GIUGNO 1974, N. 220) - INTERPRETAZIONE GIUDIZIARIA DELLA DISPOSIZIONE - QUESTA NON CONSENTE LA CONCESSIONE DEL BENEFICIO A CHI HA GIA' RIPORTATO UNA PRECEDENTE CONDANNA A PENA DETENTIVA PER DELITTO NON SOSPESA, QUALORA LA PENA DA INFLIGGERE CUMULATA CON QUELLA IRROGATA CON LA CONDANNA PRECEDENTE NON SUPERI I LIMITI STABILITI DALL'ART. 163 DEL CODICE PENALE - IRRAGIONEVOLE DISPARITA' DI TRATTAMENTO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Testo
Il significato dell'art. 164, ultimo comma, cod. pen., risultante dall'art. 12 D.L. 11 aprile 1974, n. 99, e' rimasto immutato nonostante gli emendamenti apportati in sede di conversione con la legge 7 giugno 1974, n. 220. La disciplina risultante dal predetto art. 164 c.p., prevedendo che chi ha subito una precedente condanna a pena detentiva per delitto possa fruire della sospensione condizionale della pena solo se l'esecuzione della prima e' stata sospesa, determina un'irragionevole disparita' di trattamento, lesiva del principio di uguaglianza, in danno di coloro che hanno gia' subito una condanna a pena detentiva per delitto senza pero' fruire del beneficio stesso. Va pertanto dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 164, ultimo comma, c.p. (cosi' modificato dall'art. 12 del D.L. 11 aprile, n. 99, convertito in legge 7 giugno 1974, n. 220) nella parte in cui non consente la concessione della sospensione condizionale della pena a chi ha gia' riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto non sospesa, qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la condanna precedente non superi i limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen..

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte