Sentenza 96/1976 (ECLI:IT:COST:1976:96)
Massima numero 8306
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del
21/04/1976; Decisione del
21/04/1976
Deposito del 28/04/1976; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 96/76. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DI RIMESSIONE - QUESTIONE NON PROPOSTA "IN CORSO DI GIUDIZIO" (NELLA SPECIE, NEL PROCEDIMENTO DI REGISTRAZIONE DI UN ORGANO DI STAMPA) - D.L.C.P.S. 15 DICEMBRE 1947, N. 1484, ARTT. 6 E 7 - PREZZO DEI GIORNALI - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 21, 23, 41 E 42 COST. - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 96/76. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DI RIMESSIONE - QUESTIONE NON PROPOSTA "IN CORSO DI GIUDIZIO" (NELLA SPECIE, NEL PROCEDIMENTO DI REGISTRAZIONE DI UN ORGANO DI STAMPA) - D.L.C.P.S. 15 DICEMBRE 1947, N. 1484, ARTT. 6 E 7 - PREZZO DEI GIORNALI - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 21, 23, 41 E 42 COST. - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Presupposto per l'ammissibilita' di una questione di legittimita' costituzionale, ai sensi degli artt. 1 legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e' che l'ordinanza di rimessione sia pronunciata nel corso di un giudizio. Pertanto, va dichiarata inammissibile la questione di legittimita' degli artt. 6 e 7 del D.L.C.P.S. 15 dicembre 1947, n. 1488 (disciplina del prezzo di vendita dei giornali), in riferimento agli artt. 21, 23, 41 e 42 Cost., proposta nel corso del procedimento di registrazione di un organo di stampa, in quanto la funzione affidata al Presidente del tribunale dall'art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, di semplice verifica della "regolarita' dei documenti presentati", e' di carattere meramente amministrativo e gli e' attribuita per una finalita' garantistica, dal che consegue che, allorquando, esaminati gli atti, ordina alla cancelleria l'iscrizione del giornale non agisce nella sua ordinaria qualita' di giudice, ne' emette un giudizio, ma opera nell'ambito di un procedimento dichiarativo non avente natura giurisdizionale.
Presupposto per l'ammissibilita' di una questione di legittimita' costituzionale, ai sensi degli artt. 1 legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e' che l'ordinanza di rimessione sia pronunciata nel corso di un giudizio. Pertanto, va dichiarata inammissibile la questione di legittimita' degli artt. 6 e 7 del D.L.C.P.S. 15 dicembre 1947, n. 1488 (disciplina del prezzo di vendita dei giornali), in riferimento agli artt. 21, 23, 41 e 42 Cost., proposta nel corso del procedimento di registrazione di un organo di stampa, in quanto la funzione affidata al Presidente del tribunale dall'art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, di semplice verifica della "regolarita' dei documenti presentati", e' di carattere meramente amministrativo e gli e' attribuita per una finalita' garantistica, dal che consegue che, allorquando, esaminati gli atti, ordina alla cancelleria l'iscrizione del giornale non agisce nella sua ordinaria qualita' di giudice, ne' emette un giudizio, ma opera nell'ambito di un procedimento dichiarativo non avente natura giurisdizionale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 21
Costituzione
art. 23
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 42
legge costituzionale
art. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23