Sentenza 98/1976 (ECLI:IT:COST:1976:98)
Massima numero 8308
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore CAPALOZZA
Udienza Pubblica del
21/04/1976; Decisione del
21/04/1976
Deposito del 28/04/1976; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 98/76. LIBERTA' E SEGRETEZZA DELLE COMUNICAZIONI - COD. PROC. PEN., ARTT. 226 BIS, 226 QUATER (INSERITI EX ART. 5 LEGGE 8 APRILE 1974, N. 98) E ART. 339 (MODIFICATO DALL'ART. 6 DELLA STESSA LEGGE) - POTERE DEL SOLO PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI AUTORIZZARE LA POLIZIA GIUDIZIARIA AD ESEGUIRE INTERCETTAZIONI TELEFONICHE - ESCLUSIONE DEL PRETORE PER TALUNI REATI DI SUA COMPETENZA - GIUSTIFICAZIONE DELLA DISPOSIZIONE - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 98/76. LIBERTA' E SEGRETEZZA DELLE COMUNICAZIONI - COD. PROC. PEN., ARTT. 226 BIS, 226 QUATER (INSERITI EX ART. 5 LEGGE 8 APRILE 1974, N. 98) E ART. 339 (MODIFICATO DALL'ART. 6 DELLA STESSA LEGGE) - POTERE DEL SOLO PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI AUTORIZZARE LA POLIZIA GIUDIZIARIA AD ESEGUIRE INTERCETTAZIONI TELEFONICHE - ESCLUSIONE DEL PRETORE PER TALUNI REATI DI SUA COMPETENZA - GIUSTIFICAZIONE DELLA DISPOSIZIONE - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Gli artt. 226 bis, 226 ter e 226 quater inseriti nel codice di procedura penale dall'art. 5 della legge 8 aprile 1974, n. 98, nelle parti in cui escludono che il pretore, nella fase preistruttoria, per taluni reati di sua competenza, possa autorizzare la polizia giudiziaria ad eseguire intercettazioni telefoniche, non violano gli artt. 3, primo comma, 25, primo comma, 101, 102, 107, terzo e quarto comma, 108, secondo comma, 109 e 112 della Costituzione. Non sussistono parimenti le suddette violazioni, da parte dell'art. 339 cod. proc. pen. nel testo modificato dall'art. 6 della stessa legge n. 98 del 1974. L'interpretazione di quest'ultima disposizione, su cui si fonda la doglianza, non puo' essere condivisa, ove si considerino la formulazione della norma nel suo testo attuale e la immutata collocazione, nel codice di procedura penale, dell'art. 339, applicabile pure all'istruzione sommaria e, nella specie, all'istruzione pretorile. Per quanto concerne le censure avanzate nei confronti degli altri articoli sopra indicati del codice di procedura penale, nel testo introdotto dall'art. 5 della legge n. 98 del 1974, le allegate violazioni non sussistono in quanto: - il principio della precostituzione del giudice naturale (art. 25, primo comma, Cost.) va inteso solo come precostituzione del giudice (e non di ogni magistrato) per legge; d'altro canto, la competenza ad autorizzare le intercettazioni telefoniche nella fase preistruttoria rispetto a fattispecie astratte realizzabili in futuro, e' legislativamente attribuita al procuratore della Repubblica del circondario nel quale debbono svolgersi le indagini; - la distribuzione di competenza implica, nel suo concetto, una distinzione e, per cio' stesso, non puo' essere lesiva del principio di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.); - l'obbligo di esercitare l'azione penale (art. 112 Cost.) permane nel pretore, pur se gli e' inibito di avvalersi di uno specifico mezzo di prova, affidato al procuratore della Repubblica; - la riserva legislativa delle norme sull'ordinamento giudiziario (art. 108, primo comma, Cost.) implica una riserva di legge e non un rinvio alla sola legge sull'ordinamento giudiziario; - al pretore non e' sottratta la dipendenza della polizia giudiziaria (art. 109 Cost.) essendogli preclusi dalla normativa denunziata soltanto certi atti di polizia giudiziaria; - l'affidamento di determinate attribuzioni preistruttorie al procuratore della Repubblica non viola il principio della distinzione dei magistrati soltanto per diversita' di funzioni (art. 107, terzo e quarto comma, Cost.); - il principio della soggezione dei giudici soltanto alla legge non e' violato dalle attribuzioni affidate al procuratore della Repubblica (non essendo questo un giudice) senza un rapporto di gerarchia tra quest'organo ed il pretore. - v. S. n. 95/1975, O. n. 244/1975.
Gli artt. 226 bis, 226 ter e 226 quater inseriti nel codice di procedura penale dall'art. 5 della legge 8 aprile 1974, n. 98, nelle parti in cui escludono che il pretore, nella fase preistruttoria, per taluni reati di sua competenza, possa autorizzare la polizia giudiziaria ad eseguire intercettazioni telefoniche, non violano gli artt. 3, primo comma, 25, primo comma, 101, 102, 107, terzo e quarto comma, 108, secondo comma, 109 e 112 della Costituzione. Non sussistono parimenti le suddette violazioni, da parte dell'art. 339 cod. proc. pen. nel testo modificato dall'art. 6 della stessa legge n. 98 del 1974. L'interpretazione di quest'ultima disposizione, su cui si fonda la doglianza, non puo' essere condivisa, ove si considerino la formulazione della norma nel suo testo attuale e la immutata collocazione, nel codice di procedura penale, dell'art. 339, applicabile pure all'istruzione sommaria e, nella specie, all'istruzione pretorile. Per quanto concerne le censure avanzate nei confronti degli altri articoli sopra indicati del codice di procedura penale, nel testo introdotto dall'art. 5 della legge n. 98 del 1974, le allegate violazioni non sussistono in quanto: - il principio della precostituzione del giudice naturale (art. 25, primo comma, Cost.) va inteso solo come precostituzione del giudice (e non di ogni magistrato) per legge; d'altro canto, la competenza ad autorizzare le intercettazioni telefoniche nella fase preistruttoria rispetto a fattispecie astratte realizzabili in futuro, e' legislativamente attribuita al procuratore della Repubblica del circondario nel quale debbono svolgersi le indagini; - la distribuzione di competenza implica, nel suo concetto, una distinzione e, per cio' stesso, non puo' essere lesiva del principio di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.); - l'obbligo di esercitare l'azione penale (art. 112 Cost.) permane nel pretore, pur se gli e' inibito di avvalersi di uno specifico mezzo di prova, affidato al procuratore della Repubblica; - la riserva legislativa delle norme sull'ordinamento giudiziario (art. 108, primo comma, Cost.) implica una riserva di legge e non un rinvio alla sola legge sull'ordinamento giudiziario; - al pretore non e' sottratta la dipendenza della polizia giudiziaria (art. 109 Cost.) essendogli preclusi dalla normativa denunziata soltanto certi atti di polizia giudiziaria; - l'affidamento di determinate attribuzioni preistruttorie al procuratore della Repubblica non viola il principio della distinzione dei magistrati soltanto per diversita' di funzioni (art. 107, terzo e quarto comma, Cost.); - il principio della soggezione dei giudici soltanto alla legge non e' violato dalle attribuzioni affidate al procuratore della Repubblica (non essendo questo un giudice) senza un rapporto di gerarchia tra quest'organo ed il pretore. - v. S. n. 95/1975, O. n. 244/1975.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 25
co. 1
Costituzione
art. 101
Costituzione
art. 102
Costituzione
art. 107
co. 3
Costituzione
art. 107
co. 4
Costituzione
art. 108
co. 2
Costituzione
art. 109
Costituzione
art. 112
Altri parametri e norme interposte