Sentenza 99/1976 (ECLI:IT:COST:1976:99)
Massima numero 8309
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del
21/04/1976; Decisione del
21/04/1976
Deposito del 28/04/1976; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 99/76. MATRIMONIO - LEGGE 1 DICEMBRE 1970, N. 898, ART. 9, PRIMO COMMA, ULTIMA PARTE - INTERPRETAZIONE - ATTRIBUZIONE ALL'EX CONIUGE DI UNA QUOTA DELLA PENSIONE DI RIVERSIBILITA', PUR SPETTANTE, PER DIRITTO PROPRIO, AL CONIUGE SUPERSTITE - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE IN ORDINE ALL'AN ED AL QUANTUM - CRITERI POSTI ALLA DISCREZIONALITA' DEL GIUDICE - INCONGRUITA' DEL PARAMETRO COSTITUZIONALE (ART. 42 COST.) - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 99/76. MATRIMONIO - LEGGE 1 DICEMBRE 1970, N. 898, ART. 9, PRIMO COMMA, ULTIMA PARTE - INTERPRETAZIONE - ATTRIBUZIONE ALL'EX CONIUGE DI UNA QUOTA DELLA PENSIONE DI RIVERSIBILITA', PUR SPETTANTE, PER DIRITTO PROPRIO, AL CONIUGE SUPERSTITE - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE IN ORDINE ALL'AN ED AL QUANTUM - CRITERI POSTI ALLA DISCREZIONALITA' DEL GIUDICE - INCONGRUITA' DEL PARAMETRO COSTITUZIONALE (ART. 42 COST.) - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La disposizione dell'art. 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, secondo cui una quota della pensione spettante al coniuge superstite puo' essere attribuita al coniuge rispetto al quale sia stata pronunziata a suo tempo sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio consiste e si risolve nella individuazione del destinatario di parte di un pagamento di somma in base a statuizione giudiziale pronunziata in corrispondenza ai criteri dettati per l'assegno periodico dall'art. 5 della stessa legge in relazione alla capacita' economica dell'obbligato ed alle modalita' che hanno accompagnato la pregressa conduzione familiare. Non e' pertanto congruo il richiamo, in proposito, all'articolo 42 Cost., giacche' la relativa censura investe le vicende di un'obbligazione pecuniaria e non gia' il regime della proprieta' o degli altri diritti reali cui, invece, la tutela dell'art. 42 e' diretta. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale posta nei termini suddetti.
La disposizione dell'art. 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, secondo cui una quota della pensione spettante al coniuge superstite puo' essere attribuita al coniuge rispetto al quale sia stata pronunziata a suo tempo sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio consiste e si risolve nella individuazione del destinatario di parte di un pagamento di somma in base a statuizione giudiziale pronunziata in corrispondenza ai criteri dettati per l'assegno periodico dall'art. 5 della stessa legge in relazione alla capacita' economica dell'obbligato ed alle modalita' che hanno accompagnato la pregressa conduzione familiare. Non e' pertanto congruo il richiamo, in proposito, all'articolo 42 Cost., giacche' la relativa censura investe le vicende di un'obbligazione pecuniaria e non gia' il regime della proprieta' o degli altri diritti reali cui, invece, la tutela dell'art. 42 e' diretta. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale posta nei termini suddetti.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 42
Altri parametri e norme interposte