Sentenza 100/1976 (ECLI:IT:COST:1976:100)
Massima numero 8310
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore ROSSANO
Udienza Pubblica del  21/04/1976;  Decisione del  21/04/1976
Deposito del 28/04/1976; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8311  8312


Titolo
SENT. 100/76 A. IMPOSTE E TASSE - D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645, ART. 205 - FACOLTA' DI SURROGA DELL'ESATTORE - NON INCIDE SULL'ORDINE DEI PRIVILEGI CHE DEVE ESSERE ACCERTATO DAL GIUDICE NEI CASI CONCRETI - STATO DELLA DISCIPLINA, ANTERIORE E SOPRAVVENUTA - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 205 d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (T.U. delle leggi sulle imposte dirette) nella parte in cui non prevede l'esclusione della facolta' di surroga dell'esattore qualora il creditore procedente vanti un credito per contributi previdenziali che, ai sensi dell'art. 66 legge 30 aprile 1969, n. 153, e' collocato al primo posto nell'ordine di prelazione di cui all'art. 2778 c.c. e precede il credito per tributi. (La questione, sollevata dall'I.N.P.S. nel corso di procedimento esecutivo mobiliare, e' stata ritenuta rilevante e non manifestamente infondata dal Pretore di Sarzana, con ordinanza 24 aprile 1973, in riferimento all'art. 3 della Costituzione).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte