Sentenza 189/2020 (ECLI:IT:COST:2020:189)
Massima numero 42384
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  06/07/2020;  Decisione del  06/07/2020
Deposito del 31/07/2020; Pubblicazione in G. U. 05/08/2020
Massime associate alla pronuncia:  42381  42383  42385  42386  42387  42388  42389


Titolo
Responsabilità amministrativa e contabile - Norme della Provincia autonoma di Trento - Dipendenti, amministratori e incaricati della Provincia - Rimborso delle spese processuali sostenute per la difesa nei giudizi civili, penali, contabili e disciplinari in cui siano stati coinvolti in ragione del servizio, delle funzioni o dei compiti espletati - Denunciata violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile, giurisdizione e norme processuali e giustizia amministrativa, dei principi in materia di equilibri di bilancio e buon andamento e imparzialità dell'amministrazione, nonché interferenza con la giurisdizione contabile - Difetto di rilevanza - Inammissibilità delle questioni.

Testo
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte dei conti, sez. riunite per la Regione autonoma Trentino-Alto Adige, in riferimento agli artt. 3, 97, 103, secondo comma, 117, secondo comma, lett. l), e 119, primo comma, Cost., dell'art. 92 della legge prov. Trento n. 12 del 1983, che disciplina il rimborso da parte della Provincia autonoma delle spese processuali sostenute dai suoi dipendenti, amministratori e incaricati per la difesa nei giudizi civili, penali, contabili e disciplinari in cui siano stati coinvolti in ragione del servizio, delle funzioni o dei compiti espletati. Le argomentazioni del rimettente evidenziano come, ai fini della parificazione, le sole disposizioni rilevanti siano quelle che impongono di validare, per la determinazione del risultato di amministrazione e del sindacato di legittimità della spesa, le somme inerenti ai rimborsi erogati ai dipendenti coinvolti in procedimenti contabili conclusi con l'archiviazione o con pronunce in rito, consentendo così di circoscrivere il petitum a quella parte della legislazione in grado di condizionare direttamente la decisione del giudice a quo. Tale normativa va identificata nell'art. 18, comma 1, della legge prov. Trento n. 3 del 1999, nella parte in cui si riferisce ai dipendenti provinciali e al procedimento contabile, e non anche nella disposizione censurata. (Precedente citato: sentenza n. 138 del 2019).

Atti oggetto del giudizio

legge della Provincia autonoma di Trento  29/04/1983  n. 12  art. 92  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 103  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 119  co. 1

Altri parametri e norme interposte