Sentenza 100/1976 (ECLI:IT:COST:1976:100)
Massima numero 8311
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore ROSSANO
Udienza Pubblica del  21/04/1976;  Decisione del  21/04/1976
Deposito del 28/04/1976; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8310  8312


Titolo
SENT. 100/76 B. IMPOSTE E TASSE - LEGGE 29 LUGLIO 1975, N. 426 - ORDINE DEI CREDITI.

Testo
La legge 29 luglio 1975, n. 426 - entrata in vigore nel corso di questo giudizio e applicabile anche ai crediti sorti anteriormente alla sua entrata in vigore e se il privilegio e' stato fatto valere anteriormente - ha modificato l'ordine dei privilegi stabilito dal codice, affermando, nella nuova formula, la stessa salvezza concernente i privilegi indicati nell'art. 2777 codice medesimo. Non e' stata, quindi alterata la posizione - "potiore" rispetto a quella dei crediti per contributi dovuti ad enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria (ora collocati al n. 1 dell'art. 2778 c.c.) - dei crediti dichiarati da leggi speciali genericamente preferiti ad ogni altro credito nei limiti stabiliti dal citato art. 2777 c.c., come gia' ebbe ad affermare la Corte di cassazione con riguardo all'art. 66 legge 30 aprile 1969, n. 153, ora abrogato dall'art. 16 legge 29 luglio 1975, n. 426. Alla stregua di tale disciplina - anteriore ed attuale - va considerato che il diritto di surroga dell'esattore previsto dall'art. 205 d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (T.U. delle leggi sulle imposte dirette), in quanto volto alla sollecita riscossione dei tributi e non collegato al grado del privilegio, non incide affatto sull'ordine dei privilegi che deve essere accertato dal giudice, a termini di legge, nei casi concreti. Neppure nei casi in cui il credito privilegiato per tributi sia di grado posteriore a quello previsto nel n. 1 dell'art. 2778 c.c. e' ammessa una indagine preliminare circa la prevedibile possibilita' di soddisfacimento, in concreto, del credito tributario.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte