Sentenza 100/1976 (ECLI:IT:COST:1976:100)
Massima numero 8312
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore ROSSANO
Udienza Pubblica del
21/04/1976; Decisione del
21/04/1976
Deposito del 28/04/1976; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 100/76 C. EGUAGLIANZA DEI CITTADINI DAVANTI ALLA LEGGE - COSTITUZIONE, ART. 3 - INTERPRETAZIONE - OMOGENEITA' DI SITUAZIONI DA REGOLARE IN MODO UNITARIO E COERENTE - APPLICABILITA' DEL PRINCIPIO - ESCLUSIONE QUANDO SI TRATTI DI SITUAZIONI CHE, PUR DERIVANTI DA BASI COMUNI, DIFFERISCANO PER ASPETTI DISTINTIVI PARTICOLARI.
SENT. 100/76 C. EGUAGLIANZA DEI CITTADINI DAVANTI ALLA LEGGE - COSTITUZIONE, ART. 3 - INTERPRETAZIONE - OMOGENEITA' DI SITUAZIONI DA REGOLARE IN MODO UNITARIO E COERENTE - APPLICABILITA' DEL PRINCIPIO - ESCLUSIONE QUANDO SI TRATTI DI SITUAZIONI CHE, PUR DERIVANTI DA BASI COMUNI, DIFFERISCANO PER ASPETTI DISTINTIVI PARTICOLARI.
Testo
Come questa Corte ebbe a rilevare con sent. 4 giugno 1970, n. 95, l'art. 3 della Costituzione e' applicabile quando vi sia omogeneita' di situazioni da regolare legislativamente in modo unitario e coerente, non quando si tratti di situazioni che, pur derivanti da basi comuni, differiscano tra loro per aspetti distintivi particolari, come nel caso in esame, caratterizzato dalla finalita' di natura pubblicistica di agevolare la sollecita riscossione dei tributi. (Secondo il Pretore di Sarzana, per effetto della modifica apportata al n. 1 dell'art. 2778 c.c. dall'art. 66 legge 30 aprile 1961, n. 153, sulla revisione degli ordinamenti pensionistici e in materia di sicurezza sociale - che ha collocato i crediti per contributi di previdenza sociale in primo grado in luogo di quelli tributari - sarebbe escluso, sia sul piano formale che su quello sostanziale, un razionale fondamento della facolta' di surroga dell'esattore, prevista dall'art. 205 d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (T.U. leggi sulle imposte dirette) e, quindi, sussisterebbe la violazione dell'art. 3 della Costituzione).
Come questa Corte ebbe a rilevare con sent. 4 giugno 1970, n. 95, l'art. 3 della Costituzione e' applicabile quando vi sia omogeneita' di situazioni da regolare legislativamente in modo unitario e coerente, non quando si tratti di situazioni che, pur derivanti da basi comuni, differiscano tra loro per aspetti distintivi particolari, come nel caso in esame, caratterizzato dalla finalita' di natura pubblicistica di agevolare la sollecita riscossione dei tributi. (Secondo il Pretore di Sarzana, per effetto della modifica apportata al n. 1 dell'art. 2778 c.c. dall'art. 66 legge 30 aprile 1961, n. 153, sulla revisione degli ordinamenti pensionistici e in materia di sicurezza sociale - che ha collocato i crediti per contributi di previdenza sociale in primo grado in luogo di quelli tributari - sarebbe escluso, sia sul piano formale che su quello sostanziale, un razionale fondamento della facolta' di surroga dell'esattore, prevista dall'art. 205 d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (T.U. leggi sulle imposte dirette) e, quindi, sussisterebbe la violazione dell'art. 3 della Costituzione).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte