Sentenza 101/1976 (ECLI:IT:COST:1976:101)
Massima numero 8313
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ROSSI - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del
21/04/1976; Decisione del
21/04/1976
Deposito del 28/04/1976; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 101/76. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - PROVINCIA DI BOLZANO - ORDINAMENTO SCOLASTICO - MINORANZE LINGUISTICHE - D.P.R. 20 GENNAIO 1973, N. 116, ART. 7 - INSEGNAMENTO DEL LADINO - MODALITA' - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 19, 2, 4 E 98 DELLO STATUTO TRENTINO-ALTO ADIGE - INSUSSISTENZA - RIPRODUCE L'ART. 19 DELLO STATUTO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 101/76. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - PROVINCIA DI BOLZANO - ORDINAMENTO SCOLASTICO - MINORANZE LINGUISTICHE - D.P.R. 20 GENNAIO 1973, N. 116, ART. 7 - INSEGNAMENTO DEL LADINO - MODALITA' - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 19, 2, 4 E 98 DELLO STATUTO TRENTINO-ALTO ADIGE - INSUSSISTENZA - RIPRODUCE L'ART. 19 DELLO STATUTO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7 d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116 (norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano), sollevata, in riferimento agli artt. 19, 2, 4 e 98 dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige nel testo risultante dal d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (testo unificato delle leggi costituzionali sullo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige). Infatti, il predetto art. 7, disponendo che nelle scuole elementari e secondarie delle localita' ladine l'insegnamento e' impartito su base paritetica di orario e di esito finale in italiano e in tedesco e che la lingua ladina e' usata quale strumento di insegnamento si limita a riprodurre l'art. 19 dello Statuto. La denunziata violazione dell'art. 19 e' quindi insussistente. E cio' porta ad escludere anche qualsiasi contrasto con gli artt. 2, 4 e 98 dello Statuto.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7 d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116 (norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano), sollevata, in riferimento agli artt. 19, 2, 4 e 98 dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige nel testo risultante dal d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (testo unificato delle leggi costituzionali sullo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige). Infatti, il predetto art. 7, disponendo che nelle scuole elementari e secondarie delle localita' ladine l'insegnamento e' impartito su base paritetica di orario e di esito finale in italiano e in tedesco e che la lingua ladina e' usata quale strumento di insegnamento si limita a riprodurre l'art. 19 dello Statuto. La denunziata violazione dell'art. 19 e' quindi insussistente. E cio' porta ad escludere anche qualsiasi contrasto con gli artt. 2, 4 e 98 dello Statuto.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1972
n. 670
art. 19
decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1972
n. 670
art. 2
decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1972
n. 670
art. 4
decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1972
n. 670
art. 98