Sentenza 102/1976 (ECLI:IT:COST:1976:102)
Massima numero 8314
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore DE MARCO
Udienza Pubblica del  21/04/1976;  Decisione del  21/04/1976
Deposito del 28/04/1976; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 102/76. RIPOSO DOMENICALE E SETTIMANALE - LEGGE 22 FEBBRAIO 1934, N. 370, ART. 3, TERZO COMMA - GODIMENTO IN GIORNO NON FESTIVO - CONDIZIONI - NON E' VIOLATO L'ART. 36, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
A norma dell'art. 3 della legge 22 febbraio 1934, n. 370 (riposo domenicale e settimanale), il riposo settimanale puo' anche essere usufruito in giorno non festivo e con decorrenza diversa da quella da una mezzanotte all'altra - prevista dall'art. 8 della stessa legge - ma a condizione che sia, nel contempo, mantenuta integra la durata del riposo giornaliero (al quale quello settimanale si aggiunge e non si sostituisce), sia nel giorno che precede sia in quello che segue le 24 ore di riposo settimanale. Non e' fondata, pertanto, la questione di legittimita' costituzionale sollevata sulla base dell'erroneo presupposto che la norma impugnata consentisse l'assorbimento nelle ore di riposo settimanale di ore di riposo giornaliere.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 36  co. 3

Altri parametri e norme interposte