Sentenza 103/1976 (ECLI:IT:COST:1976:103)
Massima numero 8315
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore DE MARCO
Udienza Pubblica del  23/04/1976;  Decisione del  23/04/1976
Deposito del 06/05/1976; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 103/76. CORTE DEI CONTI - PENSIONI PRIVILEGIATE MILITARI - LEGGE 21 MARZO 1953, N. 161, ART. 5, TERZO COMMA - NON ESTENDE AI RELATIVI GIUDIZI L'ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELLA TASSA FISSA (DI CUI AL PRIMO COMMA) - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLE PENSIONI DI GUERRA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ART. 5, TERZO COMMA, NELLA PARTE IN CUI NON ESTENDE L'ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELLA TASSA FISSA A TUTTI I GIUDIZI IN GENERE IN MATERIA DI PENSIONI CIVILI E MILITARI - ILLEGITTIMITA' CONSEGUENZIALE.

Testo
Non sussiste alcuna razionale giustificazione che legittimi una differente disciplina processuale fra pensioni privilegiate militari e pensioni di guerra, cosicche' va dichiarata l'illegittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 5, terzo comma, della legge 21 marzo 1953, n. 161 (Modificazioni al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti), nella parte in cui non estende ai giudizi in materia di pensioni privilegiate militari l'esenzione dal pagamento della tassa fissa, istituita con il primo comma dello stesso art. 5. In applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, va dichiarata altresi' l'illegittimita' costituzionale di detto art. 5 anche nella parte in cui non estende l'esenzione del pagamento della tassa fissa a tutti gli altri giudizi in materia di pensioni civili e militari. - v. S. n. 41/1973.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 27