Sentenza 104/1976 (ECLI:IT:COST:1976:104)
Massima numero 8316
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore CAPALOZZA
Udienza Pubblica del  23/04/1976;  Decisione del  23/04/1976
Deposito del 06/05/1976; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 104/76. REATI E PENE - DANNEGGIAMENTO DEI BENI DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE - LEGGE 20 MARZO 1968, N. 304, ARTICOLO UNICO, IN RELAZIONE AGLI ARTT. 64 E 65 DEL R.D. 31 OTTOBRE 1873, N. 1687 - SANZIONE DIVERSA RISPETTO A QUELLA PREVISTA DAL COD. PENALE (ART. 635) - DIVERSA NATURA DELLE DUE FATTISPECIE - DISPARITA' NON IRRAZIONALE DI TRATTAMENTO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. unico della legge 20 marzo 1968, n. 304, che punisce come reato contravvenzionale il danneggiamento di beni dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, non viola l'art. 3 Cost., per irragionevolezza rispetto alla disciplina del delitto di danneggiamento previsto dall'art. 635 cod. pen.. La previsione delle due fattispecie, di natura contravvenzionale l'una e di natura delittuosa l'altra, e la differente incidenza dell'elemento psicologico, rientrano, infatti, nella valutazione discrezionale del legislatore.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte