Sentenza 105/1976 (ECLI:IT:COST:1976:105)
Massima numero 8317
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
23/04/1976; Decisione del
23/04/1976
Deposito del 06/05/1976; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
8318
Titolo
SENT. 105/76 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - OGGETTO - R.D. 18 GIUGNO 1931, N. 773, ARTT. 134 E 139 - SICUREZZA PUBBLICA - LICENZA DEL PREFETTO PER ESEGUIRE INVESTIGAZIONI O RACCOLTA DI INFORMAZIONI PER CONTO DI PRIVATI - DIFETTO DI RILEVANZA NEL GIUDIZIO A QUO - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 105/76 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - OGGETTO - R.D. 18 GIUGNO 1931, N. 773, ARTT. 134 E 139 - SICUREZZA PUBBLICA - LICENZA DEL PREFETTO PER ESEGUIRE INVESTIGAZIONI O RACCOLTA DI INFORMAZIONI PER CONTO DI PRIVATI - DIFETTO DI RILEVANZA NEL GIUDIZIO A QUO - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Nella controversia pendente davanti al pretore, avente ad oggetto il diritto o meno della ditta convenuta di rifiutare la corresponsione delle provvigioni, pretese dall'attore e relative a contratti cui la ditta medesima non aveva dato esecuzione valendosi dell'art. 1461 del codice civile, non trovano applicazione gli artt. 134 e 139 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) che, rispettivamente, subordinano l'attivita' degli istituti privati di investigazioni alla licenza del prefetto, e impongono loro l'obbligo di collaborare con le forze dell'ordine. Giacche', in fatto che, il mutamento delle condizioni patrimoniali dell'altro contraente, divenute tali "da porre in pericolo il conseguimento delle controprestazioni", risultasse dal rapporto di un istituto privato di investigazioni, era del tutto indifferente nel giudizio, ben potendo tali circostanze essere giunte a conoscenza della controparte in altri e diversi modi. E' inammissibile, per irrilevanza, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 134 e 139 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 13, 14, 15, 24, 27, 41 e 98 della Costituzione.
Nella controversia pendente davanti al pretore, avente ad oggetto il diritto o meno della ditta convenuta di rifiutare la corresponsione delle provvigioni, pretese dall'attore e relative a contratti cui la ditta medesima non aveva dato esecuzione valendosi dell'art. 1461 del codice civile, non trovano applicazione gli artt. 134 e 139 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) che, rispettivamente, subordinano l'attivita' degli istituti privati di investigazioni alla licenza del prefetto, e impongono loro l'obbligo di collaborare con le forze dell'ordine. Giacche', in fatto che, il mutamento delle condizioni patrimoniali dell'altro contraente, divenute tali "da porre in pericolo il conseguimento delle controprestazioni", risultasse dal rapporto di un istituto privato di investigazioni, era del tutto indifferente nel giudizio, ben potendo tali circostanze essere giunte a conoscenza della controparte in altri e diversi modi. E' inammissibile, per irrilevanza, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 134 e 139 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 13, 14, 15, 24, 27, 41 e 98 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 10
Costituzione
art. 13
Costituzione
art. 14
Costituzione
art. 15
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 27
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 98
Altri parametri e norme interposte