Sentenza 106/1976 (ECLI:IT:COST:1976:106)
Massima numero 8320
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore VOLTERRA
Udienza Pubblica del  23/04/1976;  Decisione del  23/04/1976
Deposito del 06/05/1976; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8319


Titolo
SENT. 106/76 B. EDILIZIA E URBANISTICA - PIANI REGOLATORI - PROVINCIA DI BOLZANO - PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI BOLZANO - ZONE DESTINATE A VERDE PRIVATO - LEGGI PROVINCIALI 10 LUGLIO 1960, N. 8, ART. 32, E 3 GENNAIO 1964, N. 1, ART. 21 - LIMITI ALLA FACOLTA' DI EDIFICARE IN AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO PAESAGGISTICO - ESCLUSIONE DEL CARATTERE ESPROPRIATIVO - NON E' DOVUTO INDENNIZZO - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 42, TERZO COMMA, COST. - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La determinazione dei vincoli paesaggistici e delle relative limitazioni edilizie conseguenti all'accertata indole di bellezza naturale degli immobili, non costituisce espropriazione e non comporta un obbligo costituzionalmente garantito di corrispondere un indennizzo. Pertanto, le norme degli artt. 32 della legge prov. Bolzano n. 8 del 10 luglio 1960 e dell'art. 21 della legge prov. Bolzano n. 1 del 3 gennaio 1964 - le quali applicano a determinati immobili le conseguenze che derivano da intrinseche qualita' oggettive e da condizioni naturali proprie di essi quali bellezze paesaggistiche qualificate come tali da provvedimenti non impugnati (legge prov. Bolzano 24 luglio 1957, n. 8, e d. pres. Giunta prov. Bolzano 19 settembre 1960, n. 49, che includeva nell'elenco delle localita' da sottoporre a tutela paesaggistica il territorio di Bolzano; nonche' il piano regolatore del Comune di Bolzano che, in applicazione dell'ordinamento urbanistico della Provincia, ha attuato la connessione tra disciplina urbanistica e tutela paesaggistica) - non introducono nuove limitazioni a contenuto sostanzialmente espropriativo, ne' trasferimenti coattivi di proprieta', per cui non avevano ragione di prevedere obblighi di pagare indennita'. Di conseguenza, non e' fondata - in riferimento all'art. 42, terzo comma, Cost. - la questione di legittimita' costituzionale di dette disposizioni, che limitano, senza disporre alcun indennizzo, lo ius aedificandi nelle zone destinate a verde privato. Cfr.: sentt. nn. 6 del 1966 e 56 del 1968.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 42  co. 3

Altri parametri e norme interposte