Sentenza 107/1976 (ECLI:IT:COST:1976:107)
Massima numero 8321
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ROSSI - Redattore DE MARCO
Udienza Pubblica del
23/04/1976; Decisione del
23/04/1976
Deposito del 06/05/1976; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 107/76. REGIONE SICILIANA - COMPETENZA LEGISLATIVA ESCLUSIVA - REGIONE E CIRCOSCRIZIONE DEGLI ENTI LOCALI - LEGGE REGIONALE 21 MAGGIO 1975 - ISTITUZIONE, STRUTTURA E ATTRIBUZIONE DEI CONSIGLI DI QUARTIERE NEI COMUNI DELLA REGIONE SICILIANA - ECCEDE DALLA COMPETENZA REGIONALE - VIOLAZIONE DEI LIMITI DELLE LEGGI COSTITUZIONALI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE (STAT. SPEC., ART. 14, LETT. O; COST., ARTT. 5 E 128).
SENT. 107/76. REGIONE SICILIANA - COMPETENZA LEGISLATIVA ESCLUSIVA - REGIONE E CIRCOSCRIZIONE DEGLI ENTI LOCALI - LEGGE REGIONALE 21 MAGGIO 1975 - ISTITUZIONE, STRUTTURA E ATTRIBUZIONE DEI CONSIGLI DI QUARTIERE NEI COMUNI DELLA REGIONE SICILIANA - ECCEDE DALLA COMPETENZA REGIONALE - VIOLAZIONE DEI LIMITI DELLE LEGGI COSTITUZIONALI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE (STAT. SPEC., ART. 14, LETT. O; COST., ARTT. 5 E 128).
Testo
I Consigli di quartiere previsti dalla legge regionale siciliana 21 maggio 1975, recante "Istituzione dei consigli di quartiere nei comuni della Regione siciliana", sono enti autarchici subcomunali. Detta legge va dichiarata costituzionalmente illegittima in quanto, con essa, la Regione ha usato la potesta' di legislazione esclusiva in materia di regime e circoscrizione degli enti locali - conferitale dall'art. 14, lett. o, dello Statuto speciale - in modo da esorbitare dai limiti delle leggi costituzionali dello Stato, legiferando in materia che, in forza degli artt. 5 e 128 della Costituzione, e' riservata alle leggi generali della Repubblica.
I Consigli di quartiere previsti dalla legge regionale siciliana 21 maggio 1975, recante "Istituzione dei consigli di quartiere nei comuni della Regione siciliana", sono enti autarchici subcomunali. Detta legge va dichiarata costituzionalmente illegittima in quanto, con essa, la Regione ha usato la potesta' di legislazione esclusiva in materia di regime e circoscrizione degli enti locali - conferitale dall'art. 14, lett. o, dello Statuto speciale - in modo da esorbitare dai limiti delle leggi costituzionali dello Stato, legiferando in materia che, in forza degli artt. 5 e 128 della Costituzione, e' riservata alle leggi generali della Repubblica.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 48
Costituzione
art. 51
Costituzione
art. 65
Costituzione
art. 114
Altri parametri e norme interposte
regio decreto legge 15/05/1946
n. 455
art. 14 lett.o
regio decreto legge 15/05/1946
n. 455
art. 15