Sentenza 108/1976 (ECLI:IT:COST:1976:108)
Massima numero 8322
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del
23/04/1976; Decisione del
23/04/1976
Deposito del 06/05/1976; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 108/76. PROCESSO PENALE - INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO - DICHIARAZIONI (OBBLIGATORIE) DELL'IMPUTATO SULLA PROPRIA IDENTITA', STATO E QUALITA' PERSONALI - R.D. 28 MAGGIO 1931, N. 602, ART. 25, IN RELAZIONE ALL'ART. 495, TERZO COMMA, N. 2, COD. PEN. - DOMANDA SUI PRECEDENTI PENALI DELL'IMPUTATO - NON SUSSISTE OBBLIGO DI RISPONDERE, BENSI' SANZIONE PER DICHIARAZIONE NON VERITIERA - NON E' VIOLATO L'ART. 24, SECONDO COMMA, COST. - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 108/76. PROCESSO PENALE - INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO - DICHIARAZIONI (OBBLIGATORIE) DELL'IMPUTATO SULLA PROPRIA IDENTITA', STATO E QUALITA' PERSONALI - R.D. 28 MAGGIO 1931, N. 602, ART. 25, IN RELAZIONE ALL'ART. 495, TERZO COMMA, N. 2, COD. PEN. - DOMANDA SUI PRECEDENTI PENALI DELL'IMPUTATO - NON SUSSISTE OBBLIGO DI RISPONDERE, BENSI' SANZIONE PER DICHIARAZIONE NON VERITIERA - NON E' VIOLATO L'ART. 24, SECONDO COMMA, COST. - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Dal combinato disposto degli artt. 78, ultimo comma, e 366, primo comma, cod. proc. pen., si evince che alla domanda rivoltagli (dall'autorita' giudiziaria o dall'ufficiale di polizia giudiziaria) sui suoi precedenti penali, l'imputato - anche se incorre nelle sanzioni previste dall'art. 495 cod. pen. qualora risponda in modo contrario al vero - non e' tenuto a rispondere, essendogli consentito di non fornire le notizie che in proposito gli vengano richieste senza incorrere in alcuna responsabilita' penale, fermo restando il solo obbligo di declinare le proprie generalita' (vale a dire nome, cognome e dati di nascita). Pertanto, non e' fondata - in riferimento all'art. 24, comma secondo, Cost. - la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 495, comma terzo, n. 2, cod. pen. e 25 r.d. 28 maggio 1931, n. 602, il primo dei quali punisce la falsa dichiarazione dell'imputato sulla propria identita', sul proprio stato e sulle proprie qualita' personali, mentre l'altro dispone che fra le domande da rivolgersi all'imputato, allorche' si procede al suo interrogatorio, deve essere compresa quella volta ad accertare se egli sia stato sottoposto ad altri procedimenti penali e se abbia riportato condanne nello Stato o all'estero; questione sollevata assumendosi che l'imputato, per evitare la condanna qualora dichiari il falso rispetto ai suoi precedenti penali, sarebbe costretto a rendere dichiarazioni a se' sfavorevoli.
Dal combinato disposto degli artt. 78, ultimo comma, e 366, primo comma, cod. proc. pen., si evince che alla domanda rivoltagli (dall'autorita' giudiziaria o dall'ufficiale di polizia giudiziaria) sui suoi precedenti penali, l'imputato - anche se incorre nelle sanzioni previste dall'art. 495 cod. pen. qualora risponda in modo contrario al vero - non e' tenuto a rispondere, essendogli consentito di non fornire le notizie che in proposito gli vengano richieste senza incorrere in alcuna responsabilita' penale, fermo restando il solo obbligo di declinare le proprie generalita' (vale a dire nome, cognome e dati di nascita). Pertanto, non e' fondata - in riferimento all'art. 24, comma secondo, Cost. - la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 495, comma terzo, n. 2, cod. pen. e 25 r.d. 28 maggio 1931, n. 602, il primo dei quali punisce la falsa dichiarazione dell'imputato sulla propria identita', sul proprio stato e sulle proprie qualita' personali, mentre l'altro dispone che fra le domande da rivolgersi all'imputato, allorche' si procede al suo interrogatorio, deve essere compresa quella volta ad accertare se egli sia stato sottoposto ad altri procedimenti penali e se abbia riportato condanne nello Stato o all'estero; questione sollevata assumendosi che l'imputato, per evitare la condanna qualora dichiari il falso rispetto ai suoi precedenti penali, sarebbe costretto a rendere dichiarazioni a se' sfavorevoli.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte