Sentenza 109/1976 (ECLI:IT:COST:1976:109)
Massima numero 8323
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del  23/04/1976;  Decisione del  23/04/1976
Deposito del 06/05/1976; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 109/76. LOCAZIONE - PROROGA LEGALE DEI RELATIVI CONTRATTI - D.L. 24 LUGLIO 1973, N. 426, ART. 1 (CONV. IN LEGGE 4 AGOSTO 1973, N. 495), E LEGGE 22 DICEMBRE 1973, N. 841, ART. 1 - NON PREVEDONO LA DECADENZA DELLA PROROGA PER DISPONIBILITA' DI ALTRA ABITAZIONE IDONEA DA PARTE DEL CONDUTTORE - GIUSTIFICAZIONE - UNITARIETA' DEL REGIME VINCOLISTICO - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 41 E 42 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Al sistema creato dalle norme vincolistiche in materia di locazioni di immobili urbani ad uso di abitazione, che ha carattere organico ed unitario, deve riconoscersi una permanente coerenza per quanto riguarda i suoi elementi strutturali; coerenza che, in difetto di espresse innovazioni disposte dal legislatore o di una volonta' abrogativa al riguardo o comunque, di una incompatibilita' tra le nuove disposizioni e le precedenti postula la operativita' permanente dei criteri fondamentali del regime vincolistico stesso. La legislazione speciale in materia di locazione degli immobili urbani consta di una serie di istituti fra cui trovano posto di primario rilievo quelli attinenti alla proroga legale dei contratti e del relativo regime; il principio della decadenza del conduttore dal diritto alla proroga quando egli venga a trovarsi in determinate situazioni soggettive, tra cui la disponibilita' di altra abitazione idonea, prevista dall'art. 3, n. 1 legge 23 maggio 1950, n. 353, e' indubbiamente caratterizzante del regime della proroga, ed e' certamente entrato a far parte organica del sistema. Pertanto, anche ai sensi degli impugnati artt. 1 del D.L. 24 luglio 1973, n. 426, convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 495, e 1 legge 22 dicembre 1973, n. 841, che non prevedono espressamente la decadenza dalla proroga legale nel caso di cui al citato art. 3, n. 1 legge n. 253 del 1950, deve ritenersi pur sempre operante tale ultima disposizione, in ordine alla quale va esclusa qualsiasi portata innovativa delle norme censurate. Deve conseguentemente dichiararsi infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata contro le norme suddette per assunto contrasto con gli artt. 41 e 42 Cost. sotto il profilo della limitazione del godimento della proprieta' privata e della libera utilizzazione economica dei propri beni, che la pretesa omissione comporterebbe. - v. S. 132 del 1972.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 42

Altri parametri e norme interposte