Sentenza 110/1976 (ECLI:IT:COST:1976:110)
Massima numero 8324
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore ASTUTI
Udienza Pubblica del  23/04/1976;  Decisione del  23/04/1976
Deposito del 06/05/1976; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8325


Titolo
SENT. 110/76 A. SICUREZZA PUBBLICA - ARMI, MUNIZIONI O MATERIE ESPLODENTI - T.U. 18 GIUGNO 1931, N. 773, ART. 41 - POTERI DEGLI UFFICIALI ED AGENTI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA DI PROCEDERE IMMEDIATAMENTE A PERQUISIZIONE E SEQUESTRO - NON E' VIOLATA LA LIBERTA' DI DOMICILIO - LIMITI CHE QUESTA INCONTRA NELLA LEGGE EX ART. 14 DELLA COSTITUZIONE - CONTROLLO DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA SULLA LEGITTIMITA' DEGLI ATTI DI POLIZIA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La tutela accordata alla liberta' di domicilio non e' assoluta, ma trova dei limiti stabiliti dalla legge ai fini della tutela di preminenti interessi costituzionalmente protetti, come emerge dalle stesse disposizioni dell'art. 14 Cost., e in specie dall'espresso riferimento del terzo comma agli accertamenti ed ispezioni per motivi di incolumita' pubblica. Conseguentemente, e' pienamente legittimo l'art. 41 del t.u. delle leggi di P.S., tanto piu' che gli ufficiali ed agenti procedenti sono tenuti, ai sensi degli artt. 224 e 227 del C.P.P., a verbalizzare tutte le operazioni compiute e a trasmettere entro le 48 ore successive i verbali di perquisizione e sequestro all'autorita' giudiziaria, a cui spetta di verificare la legittimita' degli atti compiuti dagli organi di polizia giudiziaria nell'esercizio delle loro funzioni. - v. S. n. 173/1974.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 14

Altri parametri e norme interposte