Sentenza 110/1976 (ECLI:IT:COST:1976:110)
Massima numero 8325
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore ASTUTI
Udienza Pubblica del  23/04/1976;  Decisione del  23/04/1976
Deposito del 06/05/1976; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8324


Titolo
SENT. 110/76 B. SICUREZZA PUBBLICA - ARMI, MUNIZIONI O MATERIE ESPLODENTI - T.U. 18 GIUGNO 1931, N. 773, ART. 41 - POTERI DEGLI UFFICIALI ED AGENTI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA DI PROCEDERE IMMEDIATAMENTE A PERQUISIZIONE E SEQUESTRO - NON E' PREVISTO IL DIRITTO DI ASSISTENZA DEL DIFENSORE ALLA PERQUISIZIONE - GIUSTIFICAZIONE NELLA PARTICOLARE NATURA DELL'ATTO - NON E' VIOLATO L'ART. 24 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non sussiste contrasto con la garanzia del diritto di difesa sancito dall'art. 24 della Costituzione, per il fatto che l'art. 41 del t.u. delle leggi di P.S. non prevede il diritto di assistenza del difensore alla perquisizione. La disposizione sostanzialmente non si discosta da quella generale contenuta nell'art. 224 del C.P.P., cosi' modificato con legge 18 giugno 1955, n. 517, per quanto attiene ai presupposti che eccezionalmente consentono in caso di necessita' ed urgenza la ricerca e l'assicurazione delle prove da parte della polizia giudiziaria. Essa appare pertanto rispondente all'esigenza di provvedere con immediatezza in ordine a situazioni quali la detenzione clandestina o abusiva di armi, munizioni, o materie esplodenti, idonee, per la loro stessa natura, ad esporre a grave pericolo la sicurezza e l'ordine sociale. D'altra parte, la perquisizione e' atto, per sua natura, sempre urgente e riservato, perche' ha come presupposto, ai fini della sua efficacia, l'elemento sorpresa, il quale non consente ovviamente la possibilita' di preavvertire l'indiziato ne' attendere l'assistenza di un difensore, perche' anche una pausa nello svolgimento delle operazioni di perquisizione, nonostante ogni oculata vigilanza, puo' rendere piu' agevole la fuga dell'indiziato ovvero la sottrazione e l'occultamento degli oggetti da sequestrare. La garanzia del diritto di difesa nelle perquisizioni domiciliari trova nella fattispecie limiti necessari in relazione alle esigenze costituzionalmente rilevanti di tutela della incolumita' e sicurezza pubblica, le quali giustificano pienamente, sotto il profilo della ragionevolezza, la disposizione denunciata. - v. S. nn. 173/1974, 123/1974.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte