Sentenza 111/1976 (ECLI:IT:COST:1976:111)
Massima numero 8326
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente ROSSI - Redattore ASTUTI
Udienza Pubblica del
23/04/1976; Decisione del
23/04/1976
Deposito del 06/05/1976; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 111/76. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE FRA STATO E REGIONI - NOZIONE - ESTENSIONE - OGGETTO IN OGNI CASO E' L'ACCERTAMENTO DELLA SPETTANZA DI UNA COMPETENZA - PARAMETRO DEL GIUDIZIO - NORMA FORMALMENTE COSTITUZIONALE (ANCHE SE INTEGRATA O ATTUATA DA NORME ORDINARIE). (COSTITUZIONE, ART. 134; LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ARTT. 39-41). CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE (GIUDIZI PER) - REGIONI EMILIA-ROMAGMA, LAZIO E TOSCANA - D.M. 10 MAGGIO 1974, 14 AGOSTO 1974 E 28 OTTOBRE 1974 - ELENCHI DI BENI FORESTALI TRASFERITI ALLE REGIONI DALLO STATO - ASSUNTA ILLEGITTIMITA' PER OMISSIONE - QUESTIONE VERTENTE SU VINDICATIO RERUM - INSUFFICIENZA DEL PARAMETRO INVOCATO (ART. 11 LEGGE N. 281 DEL 1970) - INAMMISSIBILITA' DEI RICORSI - DIFFERENZE RISPETTO AD ALTRI CASI DECISI.
SENT. 111/76. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE FRA STATO E REGIONI - NOZIONE - ESTENSIONE - OGGETTO IN OGNI CASO E' L'ACCERTAMENTO DELLA SPETTANZA DI UNA COMPETENZA - PARAMETRO DEL GIUDIZIO - NORMA FORMALMENTE COSTITUZIONALE (ANCHE SE INTEGRATA O ATTUATA DA NORME ORDINARIE). (COSTITUZIONE, ART. 134; LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ARTT. 39-41). CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE (GIUDIZI PER) - REGIONI EMILIA-ROMAGMA, LAZIO E TOSCANA - D.M. 10 MAGGIO 1974, 14 AGOSTO 1974 E 28 OTTOBRE 1974 - ELENCHI DI BENI FORESTALI TRASFERITI ALLE REGIONI DALLO STATO - ASSUNTA ILLEGITTIMITA' PER OMISSIONE - QUESTIONE VERTENTE SU VINDICATIO RERUM - INSUFFICIENZA DEL PARAMETRO INVOCATO (ART. 11 LEGGE N. 281 DEL 1970) - INAMMISSIBILITA' DEI RICORSI - DIFFERENZE RISPETTO AD ALTRI CASI DECISI.
Testo
Nella esperienza attuativa delle norme sui conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni (artt. 134 Cost. e 39 - 41 legge 11 marzo 1953, n. 87), quale si e' riflessa nella giurisprudenza della Corte, la nozione del conflitto si e' in certo senso estesa anche ad ipotesi in cui non tanto veniva contestata l'appartenenza del potere concretamente esercitato, quanto l'esercizio di tale potere, idoneo a determinare una lesione della sfera di attribuzione del soggetto ricorrente. Ma anche in tali ipotesi, oggetto della decisione e' stato pur sempre l'accertamento della spettanza di una competenza, con l'eventuale conseguente annullamento dell'atto adottato dal soggetto ritenuto privo del relativo potere, o comunque riconosciuto responsabile di invasione o menomazione della sfera di competenza propria dell'altro. Perche' possa configurarsi il conflitto (art. 39, ultimo comma, legge n. 87 del 1953) e' inoltre necessario che la competenza che si pretende invasa o menomata sia determinata da una norma formalmente costituzionale. Anche norme di legge ordinaria possono concorrere a configurare il parametro, in quanto integrative o esecutive di norme costituzionali di competenza: ma queste ultime soltanto costituiscono la fonte del potere che si invoca e si assume invaso, e l'interesse a ricorrere per conflitto di attribuzione si concreta precisamente nella difesa dell'integrita' delle competenze costituzionalmente garantite. Pertanto, sotto entrambi gli aspetti, sono inammissibili i ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna, Lazio e Toscana, con i quali si denunciano per conflitto di attribuzione, i decreti del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per l'agricoltura, in data, rispettivamente, 10 maggio, 14 agosto e 28 ottobre 1974, con i quali vengono individuati (secondo i ricorsi incompiutamente) bene forestali gia' statali trasferiti alle Regioni. Atteso che la questione sollevata, si esaurisce in una effettiva e diretta vindicatio rerum non incidente sulle competenze, e da risolversi in sede di interpretazione e applicazione dell'art. 11, quinto comma, della legge ordinaria n. 281 del 1970, non offrendo un puntuale parametro costituzionale il riferimento delle ricorrenti alle enunciative di carattere generale contenute negli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione. Mentre ne va segnalata la differenza rispetto ad altri casi in cui la Corte ebbe gia' a statuire circa l'appartenenza di beni allo Stato o ad una Regione, ma in occasione di conflitti di attribuzione, come tali riconosciuti, in particolare quello deciso con sentenza n. 31 del 1959.
Nella esperienza attuativa delle norme sui conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni (artt. 134 Cost. e 39 - 41 legge 11 marzo 1953, n. 87), quale si e' riflessa nella giurisprudenza della Corte, la nozione del conflitto si e' in certo senso estesa anche ad ipotesi in cui non tanto veniva contestata l'appartenenza del potere concretamente esercitato, quanto l'esercizio di tale potere, idoneo a determinare una lesione della sfera di attribuzione del soggetto ricorrente. Ma anche in tali ipotesi, oggetto della decisione e' stato pur sempre l'accertamento della spettanza di una competenza, con l'eventuale conseguente annullamento dell'atto adottato dal soggetto ritenuto privo del relativo potere, o comunque riconosciuto responsabile di invasione o menomazione della sfera di competenza propria dell'altro. Perche' possa configurarsi il conflitto (art. 39, ultimo comma, legge n. 87 del 1953) e' inoltre necessario che la competenza che si pretende invasa o menomata sia determinata da una norma formalmente costituzionale. Anche norme di legge ordinaria possono concorrere a configurare il parametro, in quanto integrative o esecutive di norme costituzionali di competenza: ma queste ultime soltanto costituiscono la fonte del potere che si invoca e si assume invaso, e l'interesse a ricorrere per conflitto di attribuzione si concreta precisamente nella difesa dell'integrita' delle competenze costituzionalmente garantite. Pertanto, sotto entrambi gli aspetti, sono inammissibili i ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna, Lazio e Toscana, con i quali si denunciano per conflitto di attribuzione, i decreti del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per l'agricoltura, in data, rispettivamente, 10 maggio, 14 agosto e 28 ottobre 1974, con i quali vengono individuati (secondo i ricorsi incompiutamente) bene forestali gia' statali trasferiti alle Regioni. Atteso che la questione sollevata, si esaurisce in una effettiva e diretta vindicatio rerum non incidente sulle competenze, e da risolversi in sede di interpretazione e applicazione dell'art. 11, quinto comma, della legge ordinaria n. 281 del 1970, non offrendo un puntuale parametro costituzionale il riferimento delle ricorrenti alle enunciative di carattere generale contenute negli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione. Mentre ne va segnalata la differenza rispetto ad altri casi in cui la Corte ebbe gia' a statuire circa l'appartenenza di beni allo Stato o ad una Regione, ma in occasione di conflitti di attribuzione, come tali riconosciuti, in particolare quello deciso con sentenza n. 31 del 1959.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 134
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 39
legge 11/03/1953
n. 87
art. 40
legge 11/03/1953
n. 87
art. 41