Sentenza 112/1976 (ECLI:IT:COST:1976:112)
Massima numero 8327
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore ASTUTI
Udienza Pubblica del
23/04/1976; Decisione del
23/04/1976
Deposito del 06/05/1976; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
8328
Titolo
SENT. 112/76 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - COD. PROC. PEN., ARTT. 76 E 369 - CONCLUSIONI DEL P.M. - NON FISSANO UN TERMINE PERENTORIO (A DIFFERENZA DELLA FATTISPECIE DI CUI ALL'ART. 372) - DIFETTO DI RILEVANZA DELLA QUESTIONE NEL GIUDIZIO A QUO - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 112/76 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - COD. PROC. PEN., ARTT. 76 E 369 - CONCLUSIONI DEL P.M. - NON FISSANO UN TERMINE PERENTORIO (A DIFFERENZA DELLA FATTISPECIE DI CUI ALL'ART. 372) - DIFETTO DI RILEVANZA DELLA QUESTIONE NEL GIUDIZIO A QUO - INAMMISSIBILITA'.
Testo
E' inammissibile, per difetto di rilevanza in ordine alla decisione del giudizio a quo, la questione di legittimita' costituzionale di norme della cui applicazione non si discute nel giudizio stesso. - v. S. n. 93/1974.
E' inammissibile, per difetto di rilevanza in ordine alla decisione del giudizio a quo, la questione di legittimita' costituzionale di norme della cui applicazione non si discute nel giudizio stesso. - v. S. n. 93/1974.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 112
Altri parametri e norme interposte