Sentenza 112/1976 (ECLI:IT:COST:1976:112)
Massima numero 8328
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore ASTUTI
Udienza Pubblica del  23/04/1976;  Decisione del  23/04/1976
Deposito del 06/05/1976; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8327


Titolo
SENT. 112/76 B. PROCESSO PENALE - TERMINE A DIFESA - PROROGABILITA' UNA SOLA VOLTA - COD. PROC. PEN., ART. 372 - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 5 E 24 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 372 c.p.p. non contrasta con gli artt. 3 e 24 Cost., atteso che il termine ivi previsto puo' essere prorogato dal giudice per quel tempo che egli ritiene assolutamente indispensabile, e d'altra parte, eliminare quel termine di decadenza equivarrebbe a lasciare al beneplacito del difensore la chiusura della fase istruttoria, e questo sarebbe senza dubbio un risultato eccessivo rispetto all'obbiettivo di garantire l'esercizio del diritto di difesa.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte