Ordinanza 114/1976 (ECLI:IT:COST:1976:114)
Massima numero 8330
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore DE STEFANO
Udienza Pubblica del  23/04/1976;  Decisione del  23/04/1976
Deposito del 06/05/1976; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 114/76. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONI - SERVIZIO EFFETTIVO MINIMO PER CONSEGUIRE IL DIRITTO A PENSIONE - CORPO DELLE GUARDIE DI P.S. - LEGGE 3 APRILE 1958, N. 460, ART. 32, QUARTO COMMA - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 36 COST. - JUS SUPERVENIENS: D.P.R. 29 DICEMBRE 1973, N. 1092, ART. 52, TERZO COMMA - ABROGAZIONE DI TUTTE LE NORME ANTERIORI NELLA MATERIA ED APPLICAZIONE DELLE NUOVE NORME ANCHE AI RAPPORTI PENDENTI - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.

Testo
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost. - dell'art. 32, quarto comma, legge 3 aprile 1958, n. 460 - che limita il beneficio della minore anzianita' di anni quindici di servizio effettivo ai fini del conseguimento della pensione ai soli sottufficiali di p.s. dispensati dal servizio per inidoneita' alle funzioni del proprio grado o per scarso rendimento, ed esclude da tale previsione, diversamente da quanto stabilito per gli ufficiali dello stesso corpo (i quali, al pari di quelli delle altre forze armate, possono avvalersi dell'art. 12 r.d. 18 novembre 1920, n. 1626, per cui conseguono in ogni caso la pensione con la predetta anzianita'), i sottufficiali rimossi dal grado o cessati comunque dal servizio per effetto di condanna penale - essendo entrato in vigore successivamente all'ordinanza di rimessione il t.u. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, che ha abrogato tutte le precedenti disposizioni in materia e stabilito che la nuova disciplina si applica anche ai casi in corso di trattazione, in sede amministrativa o giurisdizionale, alla data della sua entrata in vigore, rendendo pertanto necessaria, alla stregua delle sopravvenute norme, una nuova valutazione della rilevanza, da parte del giudice a quo, della proposta questione di legittimita' costituzionale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 36

Altri parametri e norme interposte