Sentenza 116/1976 (ECLI:IT:COST:1976:116)
Massima numero 8332
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente OGGIONI  - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del  07/05/1976;  Decisione del  07/05/1976
Deposito del 20/05/1976; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 116/76. IMPIEGO PUBBLICO - PERSONALE CIVILE NON DI RUOLO IN SERVIZIO NELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO - D.L.C.P.S. 4 APRILE 1947, N. 207, ART. 9, PRIMO E SECONDO COMMA - INDENNITA' PER CESSAZIONE DEL RAPPORTO - COMMISURAZIONE ALLA SOLA RETRIBUZIONE - INDENNITA' DI PREAVVISO - CORRESPONSIONE PER IL SOLO CASO DI LICENZIAMENTO PER MOTIVI NON DISCIPLINARI E NON ANCHE PER QUELLO DI DECESSO DEL DIPENDENTE - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO A LAVORATORI DI DIRITTO PRIVATO - IRRAZIONALITA' - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Testo
Mentre l'art 2121 del cod. civ. dispone che le indennita' di cui ai precedenti artt. 2118 (licenziamento) e 2120 (preavviso) debbono calcolarsi computando le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili o ai prodotti e ogni altro compenso di carattere continuativo, il primo comma dell'art. 9 D.L.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207, in caso di cessazione del rapporto di impiego non di ruolo stabilisce che l'indennita' sia commisurata alla "sola" retribuzione in godimento all'atto della cessazione stessa. Inoltre, secondo il citato art. 9, l'indennita' di preavviso non va corrisposta in caso di morte del prestatore d'opera, mentre, secondo l'art. 2122 cod. civ., in tal caso sono dovute le indennita' in esame. Il differente trattamento che cosi' viene usato nei confronti del personale non di ruolo della pubblica Amministrazione non trova riscontro e giustificazione in una situazione giuridica o di fatto di codesto personale, che anzi, pur non potendosi negare l'esistenza di profili ed elementi per cui il rapporto d'impiego pubblico debba essere tenuto distinto da quello di impiego privato, esistono sicuri punti di contatto o di identita', fra cui rientrano quelle in considerazione. Con cio' la norma impugnata ha posto in essere una disparita' di trattamento di situazioni assimilabili non razionalmente giustificata, e deve pertanto essere dichiarata costituzionalmente illegittima perche' in contrasto con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte