Sentenza 117/1976 (ECLI:IT:COST:1976:117)
Massima numero 8333
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente OGGIONI - Redattore DE STEFANO
Udienza Pubblica del
07/05/1976; Decisione del
07/05/1976
Deposito del 20/05/1976; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 117/76 A. LAVORO (RAPPORTO DI) - LAVORO DOMESTICO - LEGGE 2 APRILE 1958, N. 339, ARTT. 10, SECONDO COMMA, LETT. A) E B); 16, PRIMO COMMA, LETT. A) E B); 17, LETT. A) E B) - DISTINZIONE DI VARIE CATEGORIE DI LAVORATORI NELL'AMBITO DEL RAPPORTO - DIVERSITA' DI TRATTAMENTO PER QUANTO CONCERNE DURATA DELLE FERIE, TERMINE DI PREAVVISO, MISURA DELL'INDENNITA' DI ANZIANITA' - GIUSTIFICAZIONE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 117/76 A. LAVORO (RAPPORTO DI) - LAVORO DOMESTICO - LEGGE 2 APRILE 1958, N. 339, ARTT. 10, SECONDO COMMA, LETT. A) E B); 16, PRIMO COMMA, LETT. A) E B); 17, LETT. A) E B) - DISTINZIONE DI VARIE CATEGORIE DI LAVORATORI NELL'AMBITO DEL RAPPORTO - DIVERSITA' DI TRATTAMENTO PER QUANTO CONCERNE DURATA DELLE FERIE, TERMINE DI PREAVVISO, MISURA DELL'INDENNITA' DI ANZIANITA' - GIUSTIFICAZIONE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La distinzione posta dalla legge 2 aprile 1958, n. 339, sul rapporto di lavoro domestico, tra personale impiegatizio e prestatori d'opera manuale, corrisponde a quella fra impiegati ed operai la quale, pur nella tendenza ad una sostanziale parificazione delle due categorie, resta nel sistema e puo', volta a volta, giustificare specifiche diversita' di trattamento, che vanno quindi valutate singolarmente in base al principio di eguaglianza. In particolare, per quanto riguarda le due categorie di addetti ai servizi domestici, la diversa lunghezza del periodo di ferie annuali (peraltro di modesta entita') trova giustificazione nelle peculiari esigenze della convivenza familiare; la diversita' nei termini di preavviso e' giustificata dalle maggiori difficolta' che il personale impiegatizio potrebbe incontrare nella ricerca di una nuova occupazione; infine la diversa misura della indennita' di anzianita', stante la natura e funzione di retribuzione differita che essa ha, va visto sotto il profilo della diversa qualita' di lavoro prestato dall'impiegato e dall'operaio. Pertanto, non e' fondata - in riferimento all'art. 3 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 10, comma secondo, lett. a) e b); 16, comma primo, lett. a) e b); 17, lett. a) e b) della legge succitata, che disciplinano la durata delle ferie annuali, i termini di preavviso per la risoluzione del rapporto e la misura dell'indennita' di anzianita'; questione sollevata sotto il profilo di un'ingiustificata disparita' di trattamento che in tale normativa si riscontrerebbe tra impiegati e prestatori d'opera manuale nell'ambito del lavoro domestico. -S. nn. 16/1969, 27/1974, 27/1976.
La distinzione posta dalla legge 2 aprile 1958, n. 339, sul rapporto di lavoro domestico, tra personale impiegatizio e prestatori d'opera manuale, corrisponde a quella fra impiegati ed operai la quale, pur nella tendenza ad una sostanziale parificazione delle due categorie, resta nel sistema e puo', volta a volta, giustificare specifiche diversita' di trattamento, che vanno quindi valutate singolarmente in base al principio di eguaglianza. In particolare, per quanto riguarda le due categorie di addetti ai servizi domestici, la diversa lunghezza del periodo di ferie annuali (peraltro di modesta entita') trova giustificazione nelle peculiari esigenze della convivenza familiare; la diversita' nei termini di preavviso e' giustificata dalle maggiori difficolta' che il personale impiegatizio potrebbe incontrare nella ricerca di una nuova occupazione; infine la diversa misura della indennita' di anzianita', stante la natura e funzione di retribuzione differita che essa ha, va visto sotto il profilo della diversa qualita' di lavoro prestato dall'impiegato e dall'operaio. Pertanto, non e' fondata - in riferimento all'art. 3 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 10, comma secondo, lett. a) e b); 16, comma primo, lett. a) e b); 17, lett. a) e b) della legge succitata, che disciplinano la durata delle ferie annuali, i termini di preavviso per la risoluzione del rapporto e la misura dell'indennita' di anzianita'; questione sollevata sotto il profilo di un'ingiustificata disparita' di trattamento che in tale normativa si riscontrerebbe tra impiegati e prestatori d'opera manuale nell'ambito del lavoro domestico. -S. nn. 16/1969, 27/1974, 27/1976.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte