Sentenza 118/1976 (ECLI:IT:COST:1976:118)
Massima numero 8336
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore DE STEFANO
Udienza Pubblica del  07/05/1976;  Decisione del  07/05/1976
Deposito del 20/05/1976; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8337  8338  8339  8340  8341


Titolo
SENT. 118/76 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - LEGITTIMAZIONE A PROPORLO - QUESTIONE SOLLEVATA DAL GIUDICE A QUO DOPO CHE SIA STATA PROPOSTA ISTANZA DI REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - INAMMISSIBILITA' - QUESTIONI RELATIVE ESCLUSIVAMENTE A NORME DA APPLICARE PER IL COMPIMENTO DI ATTI URGENTI - AMMISSIBILITA'.

Testo
Il ricorso per regolamento di giurisdizione spoglia il giudice di merito di ogni competenza a conoscere o a disporre della o sulla questione di giurisdizione, e quindi anche della legittimazione a sollevare al riguardo questioni di legittimita' costituzionale; ne' si pone il problema della pregiudizialita' dell'una questione rispetto all'altra. Intervenuta la sospensione del processo in corso, e' consentito al giudice solo il compimento di atti urgenti e, di conseguenza, rimettere alla Corte questioni di costituzionalita' riguardanti le norme da applicare per tali atti. (Nella specie, e' stata dichiarata inammissibile - perche' proposta dal giudice a quo dopo che la parte resistente aveva gia' presentato ricorso per regolamento di giurisdizione - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 37 legge 20 maggio 1970, n. 300, in riferimento agli artt. 3, comma primo, 24, comma primo, 39, 40 e 113 Cost.). - S. nn. 221/1972, 135/1975, 73/1973, 177/1973.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 24  co. 1

Costituzione  art. 39

Costituzione  art. 40

Costituzione  art. 113

Altri parametri e norme interposte