Sentenza 118/1976 (ECLI:IT:COST:1976:118)
Massima numero 8338
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore DE STEFANO
Udienza Pubblica del  07/05/1976;  Decisione del  07/05/1976
Deposito del 20/05/1976; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8336  8337  8339  8340  8341


Titolo
SENT. 118/76 C. LAVORO (RAPPORTO DI) - LEGGE 20 MAGGIO 1970, N. 300, ART. 37 - STATUTO DEI LAVORATORI - AMBITO DI APPLICABILITA' - FUNZIONE SOLO SUPPLETTIVA ED INTEGRATRICE RISPETTO AD UNA DISCIPLINA SPECIALE RELATIVA AI DIPENDENTI DA ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI - RAZIONALITA' DEL CRITERIO (ANCHE SE SINGOLE NORME POTRANNO ESSERE DICHIARATE ILLEGITTIME) - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA E DEL DIRITTO DI DIFESA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 37 della legge 20 maggio 1970, n. 300 - nella parte in cui stabilisce che rispetto ai dipendenti da enti pubblici non economici la legge medesima non si applica nel caso che la materia sia diversamente regolata da norme speciali, quando cioe' si riscontrino lacune nella disciplina all'uopo dettata - affida il coordinamento fra dette norme e il c.d. Statuto dei lavoratori all'interprete, mediante una disposizione di raccordo la quale tiene conto delle innegabili differenze che tuttora intercorrono tra impiego privato ed impiego pubblico, per la diversa genesi, struttura e funzione, onde evitare che posizioni diverse siano trattate nella stessa maniera. Se in sede di concreta applicazione situazioni identiche o simili risultino regolate in modo ingiustificatamente difforme, potra' sollevarsi questione di legittimita' costituzionale delle norme medesime, ma cio' non scalfisce la razionalita' della disposizione. Da cio' consegue che non e' fondata - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 37 succitato, nella parte in cui subordina l'applicabilita' del c.d. Statuto dei lavoratori ai rapporti di impiego dei dipendenti degli enti pubblici, diversi da quelli che svolgono esclusivamente o prevalentemente attivita' economica, alla circostanza che la materia non sia diversamente regolata da norme speciali; questione sollevata deducendo che dalla norma denunziata conseguirebbe una ingiustificata diversificazione (anche in ordine alla possibilita' di promuovere lo speciale procedimento previsto dall'art. 28) tra i lavoratori, a seconda che essi dipendano da un'amministrazione pubblica avente finalita' economiche o da un'altra amministrazione egualmente pubblica, che tali finalita' non abbia.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte